Art. 2. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino