Art. 2.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati
complessivamente  in  lire  12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire
19.996  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino