IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 3;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
9,  commi  1  e  2,  recante  delega  al  Governo per l'emanazione di
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo 12
maggio  1995,  n. 196, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate;
    Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, ed in particolare
l'articolo 50, comma 9;
    Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;
    Vista  la  deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
    Sentite le rappresentanze del personale;
    Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
    Ritenuto  di  poter  accogliere  le  condizioni contenute in tali
pareri  solo  per  la  parte  compatibile  con le risorse finanziarie
destinate  nell'ambito  del  richiamato  articolo  50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2001;
    Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'interno,   delle   finanze,  della  giustizia,  delle  politiche
agricole  e  forestali,  dei  trasporti  e della navigazione e per la
funzione pubblica;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
          (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
                       12 maggio 1995, n. 196)
   1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 12 maggio 1995. n. 196, ed ovunque ricorra nel medesimo
decreto legislativo, la parola "aiutante" e' sostituita con le parole
"primo maresciallo".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubbliva e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di inziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve   i  rappresentati  diplomativi,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La  legge  6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione
          in  legge  con  modificazioni  del  decreto-legge 7 gennaio
          1992,   n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
          perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte   costituzionale   n.  277  del  3-12 giugno  1991  e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,   attribuzioni   e   trattamenti  economici",  e'
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  -  serie  generale  -  n. 56 del 7 marzo 1992; si
          riporta il testo dell'art. 3:
              "Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente  dei  Ministri  dell'interno, della ditesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma l, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza  previsti  dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
              2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle     organizzazioni     sindacali     del     personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale  e agli organismi di rappresentanza del personale
          militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
          il  termine  di  trenta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi trascorso il quale il parere si intende favorevole.
              Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
          della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  datazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere che:
                a) per   l'accesso   a  determinati  ruoli,  gradi  e
          qualifiche,   ovvero   per   l'attribuzione  di  specifiche
          funzioni  sia  stabilito  il  superamento  di  un  concorso
          pubblico,  per  esami,  al quale sono ammessi a partecipare
          candidati  in  possesso di titolo di studio di scuola media
          di secondo grado;
                b) l'accesso  a  ruoli,  gradi e qualifiche superiori
          sia  riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
          posti  disponibili  e mediante concorso interno, per titoli
          ed  esami,  al  personale  appartenente  al  ruolo; grado o
          qualifica   immediatamente   sottostante   in  possesso  di
          determinate  anzianita'  di  servizio,  anche  se privo del
          prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
              4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
              - Il   decreto-legge  7 gennaio  1992,  n.  5,  recante
          "Autorizzazione   di   spesa   per   la   perequazione  del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie  delle  altre  forze  di  polizia", e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
          generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992.
              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie
          generale  -  n.  79, del 4 aprile 2000; si riporta il testo
          dell'art. 9:
              "Art.   9   (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di
          disposizioni   integrazive   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  12 maggio  1995,  numeri  196, 197, 198 e 199,
          28 novembre 1997, n. 454, e 30 dicembre 1991, n. 490). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il 31 dicembre
          2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri
          196,  197,  198  e 199, attenendosi ai principi, ai criteri
          direttivi  e  alle  procedure di cui all'art. 3 della legge
          6 marzo 1992, n. 216.
              2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il
          30 giugno  2000  e  senza oneri a carico del bilancio dello
          Stato,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
          integrative    e   correttive   dei   decreti   legislativi
          28 novembre  1997,  n.  464,  e  30 dicembre  1997, n. 490,
          attenendosi  ai  principi,  ai  criteri  direttivi  e  alle
          procedure  di  cui,  rispettivamente,  all'art. 1, commi 1,
          lettera  a),  e  2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
          all'art.  1,  commi  96,  97 e 100, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662".
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento,  stato e avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate",  e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie
          generale - n. 122 del 27 maggio 1995.
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio
          2001; si riporta il testo dell'art. 50, comma 9:     "9. E'
          stanziata  la  somma  di  lire 239.340 milioni per il 2001,
          317.000  milioni  per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere
          dal  2003,  per  le  finalizzazioni  di  spesa  di cui alle
          seguenti  lettere  a),  b)  e  c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulterion   interventi   necessari   a   realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art. 9, comma 1, della legge. 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto".

          Note all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          12 maggio   1995,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato e' il seguente:
              "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
          ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo;
                b) Marina:
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto;
                c) Aeronautica:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito:
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  primo maresciallo;
                b) Marina:
                  capo di 3a classe;
                  capo di 2a classe;
                  capo di 1a classe;
                  primo marescialo;
                c) Aeronautica:
                  maresciallo di 3a classe;
                  maresciallo di 2a classe;
                  maresciallo di 1a classe;
                  primo maresciallo.
              3.  La  dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi costituita:
                a) Esercito:
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
                b) Marina:
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
                Capitanerie di porto:
                  sergenti: 2,100;
                  marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
                c) Aeronautica:
                  sergenti: 10.044;
                marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".