Art. 17
  (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e
       31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196)
  1.  Dopo  l'articolo  31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e' aggiunto il seguente:
   "31-bis  (Attribuzione  ai  sergenti  e gradi corrispondenti di un
emolumento pensionabile). - 1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel
biennio   precedente   abbiano   ottenuto   in  sede  di  valutazione
caratteristica  una  qualifica  non  inferiore  a "nella media" e non
abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione  disciplinare piu'
grave  della  "consegna  di  rigore",  e'  attribuito  un  emolumento
pensionabile  di  lire  370.000  annue  lorde,  valido  anche  per la
tredicesima    mensilita'   e   per   l'indennita'   di   buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
   Art. 31-ter (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di
un   emolumento   pensionabile).   -   1.   Ai  marescialli  e  gradi
corrispondenti  che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado,
che  nell'anno  precedente  abbiano  ottenuto  in sede di valutazione
caratteristica  una  qualifica  non  inferiore a "nella media"' e non
abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione  disciplinare piu'
grave  della  "consegna  di  rigore",  e'  attribuito  un  emolumento
pensionabile  di  lire  500.000  annue  lorde,  valido  anche  per la
tredicesima    mensilita'   e   per   l'indennita'   di   buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
   Art.  31-quater  (Attribuzione  ai  Marescialli  ordinari  e gradi
corrispondenti  di  un  emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli
ordinari  e  gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei
mesi  di  permanenza  nel  grado,  che nel biennio precedente abbiano
ottenuto  in  sede  di  valutazione  caratteristica una qualifica non
inferiore  a  "nella  media"'  e  non  abbiano  riportato nell'ultimo
biennio  sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore",
e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita'  e per Iindennita' di
buonuscita,    riassorbibile   all'atto   dell'accesso   al   livello
retributivo superiore.
   Art.  31-quinquies (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui
agli  articoli  31-bis,  31-ter,  31-quater sospeso precauzionalmente
dall'impiego,  rinviato  a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
delitto  non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di
stato.  l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi
restando  gli  ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al
venir  meno  delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente.
   Art.   31-sexies   (Attribuzione   ai  marescialli  capi  e  gradi
corrispondenti  in  servizio  permanente  del  trattamento  economico
superiore).  -  1.  Ai  marescialli  capi  e  gradi corrispondenti in
servizio  permanente  e' attribuito il trattamento economico previsto
per il grado di primo maresciallo, a condizione che:
    a)  abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del
computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli
interessati  sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado
di  primo  maresciallo  nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti  per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per
motivi  disciplinari  o  aspettativa  per  motivi  privati,  oltre ai
periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzione dal
servizio;
    b)  abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel
triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale,
la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
    c)  non  abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio alcuna sanzione
disciplinare piu' grave della "consegna di rigore";
    d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale,
rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a riti alternativi per delitto non
colposo,  sottoposti  a  procedimento disciplinare di stato o sospesi
dall'impiego.  In  tale  caso,  al  venir  meno  delle  citate  cause
impeditive,  salvo  che  le  stesse  non comportino la cessazione dal
servizio   permanente,   agli   interessati   verra'  corrisposto  il
trattamento  di  cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe
ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
  2.  Il  trattamento  economico  di cui al comma 1 e' attribuito con
decorrenza   dal   giorno  successivo  al  compimento  del  requisito
temporale  e  viene  riassorbito  all'atto  della promozione al grado
superiore.".