Art. 22
   (Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio
                            1995, n. 196)
  1.  Dopo  l'articolo  39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e' aggiunto il seguente articolo:
   "Art. 39-bis (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2,
legge  28  marzo  1997,  n.  85).  1.  Ai primi marescialli del ruolo
marescialli   ed  ai  tenenti  e  gradi  equiparati  provenienti  dai
marescialli,  ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999, n. 255,
l'emolumento  di  cui  all'articolo  3, comma 2, della legge 28 marzo
1997,  n,  85,  e' corrisposto dal 1 gennaio 2001 in misura pari alla
differenza  tra  il  proprio  livello  di inquadramento ed il livello
retributivo superiore.".
 
          Nota all'art. 22:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   16 marzo   1999,  n.  255
          (Recepimento  del  provvedimento  di  concertazione  per le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
          al biennio economico 1998-1999):
              "Art.  22  (Emolumento  ex art. 3, comma 2, legge n. 85
          del  1997).  -  l.  Agli aiutanti del ruolo dei marescialli
          delle  Forze  armate, con almeno due anni e quattro mesi di
          anzianita'  nel  grado,  maturata  a  partire  da  data non
          anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento
          pensionabile  annuo  lordo  valido anche per la tredicesima
          mensilita'  e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel
          triennio  1998-2000  alla differenza tra il proprio livello
          di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
              2.  L'emolumento  di  cui al comma 1 e' corrisposto per
          ciascun  anno  del  triennio  1998-2000  nella misura annua
          lorda di lire 660.000 non cumulabili.
              3.  Ai  tenenti  e  gradi  equiparati,  provenienti dai
          marescialli,  con  almeno  venti  anni di servizio comunque
          prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al
          comma  1,  con  le  modalita'  e le decorrenze previste nel
          comma 2.
              4.  I  benefici  di  cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra
          loro  cumulabili,  non  competono  in  caso di passaggio al
          livello   retributivo   superiore   e   non   costituiscono
          presupposto  per  la determinazione degli scatti gerarchici
          di stipendio".