Art. 24
                           (Norma finale)
  1.  Al  personale  che  alla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  trova  nella posizione di ausiliaria non si applicano le
disposizioni   del   presente   decreto   ai   fini  dell'adeguamento
dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e successive modificazioni.
  2.  Alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto restano
comunque  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per  la  legge  10 maggio 1983, n. 212, si veda nelle
          note all'art. 4; si riporta il testo dell'art. 46:
              "Art.  46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  differenza  tra  il
          trattamento   normale   di   quiescenza   percepito  ed  il
          trattamento  economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
          da  attribuire  virtualmente ai soli fini pensionistici, al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzi'amta'  di  servizio
          corrispondente   a   quella   posseduta  dal  sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. Per il calcolo
          della    predetta    differenza    non   si   tiene   conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
              Le disposiziani cui agli articoli 67, terzo comma, e 69
          primo  e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di
          cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092;  sono estese al sottufficiale
          dell'ausiliaria.
              Allo  scadere  del periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottofficiale   un   nuovo  trattamento  di  quiescenza  in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini della liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessazione del servizio
          permanente   o   dal   richiamo, maggiorati  degli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  19,  relativi al periodo
          trascoso   in   ausiliaria   non  altrimenti  computato  in
          precedenti  eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal richiamo un nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili   percepiti  durante  il  richiamo, maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliana prima del richiamo stesso".