Art. 5
  (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  le  parole:  "ad  anni  due"  sono  sostituite dalle
seguenti: "al doppio della durata del servizio militare di leva.".
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo dell'art. 8 del citato decreto legislaltivo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  8  (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
          disposizioni  del  regolamento  di  attuazione dell'art. 3,
          comma   65,   della   legge   24 dicembre   1993,  n.  537,
          disciplinano  il  reclutamento  in  relazione alle esigenze
          numeriche  fissate  annualmente  in  legge  di bilancio, il
          proscioglimento  e  l'accesso  dei  volontari  che  abbiano
          completato  senza demerito la ferma triennale alle carriere
          iniziali  della  Difesa, delle Forze di polizia e dei Corpi
          armati dello Stato.
              2.  Il  periodo  trascorso  in ferma volontaria per una
          durata  non  inferiore  al doppio della durata del servizio
          militare  di  leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
          degli  obblighi  di leva.     3. I volontari in ferma breve
          non  possono  contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla
          ferma contratta e conseguente proscioglimento".