Art. 2.

                 (Soggetti autorizzati ad effettuare
                           gli interventi)

  1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione,  manutenzione,  restauro,  gestione  e  valorizzazione
delle  cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge
e alle leggi regionali:
   a)  i  privati  in  forma singola o associata, compresi comunanze,
regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
   b)  i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i
loro consorzi;
   c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   d) lo Stato.
  2.  L'autorizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  per  gli  interventi  sulle  cose di cui all'articolo 1 e'
richiesta  solo  quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di
cui  al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di
cui  all'articolo  28,  comma  2,  del  testo unico, le competenze in
materia  di  tutela  paesistica,  nonche' le competenze del Ministero
della difesa e del Ministero delle finanze.
  3.  I  soggetti,  pubblici o privati, che intendano provvedere agli
interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle
cose  di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di
progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno
due   mesi   prima   dell'inizio  delle  opere,  alla  Soprintendenza
competente per territorio.