Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali) 1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita': a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1; b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; c) individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1; d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1; e) puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8; f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica; g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. 2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. 4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa. 5. Il Comitato definisce: a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c); c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e); d) il programma di cui al comma 1, lettera f). 6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.