Art. 4.

                (Competenze del Ministero per i beni
                      e le attivita' culturali)

  1.  In  attuazione  dell'articolo  3,  il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  nei  limiti  delle  risorse  destinate  a tali
finalita':
   a)  promuove  la  ricognizione  e  la catalogazione, gli studi, le
ricerche  e  la  redazione di cartografia tematica relativamente alle
cose di cui all'articolo 1;
   b)  definisce  i  criteri tecnico-scientifici per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
   c)  individua  le  priorita',  tenuto  conto delle iniziative gia'
adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
   d)   realizza   direttamente   gli   interventi  individuati  come
prioritari,  preferibilmente  ove  manchino o risultino inadeguate le
iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
   e)  puo'  finanziare  le  iniziative  degli  altri soggetti di cui
all'articolo  2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai
sensi  della  lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui
all'articolo 8;
   f)  cura  un  programma  di  tutela e valorizzazione degli archivi
pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al
fine  di  assicurarne  la  piu'  ampia  fruizione,  anche  attraverso
prestiti  e  mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e
la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
   g)  vigila  sull'attuazione  degli  interventi e in particolare su
quelli   finanziati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi  di  ispettori
onorari.
  2.  E'  istituito,  presso  il  Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio
storico della Prima guerra mondiale.
  3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  che  ne  disciplina altresi' il funzionamento,
escludendo  la  corresponsione di compensi ai componenti del Comitato
stesso.
  4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i
beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per
quanto  attiene  all'attuazione della presente legge. In particolare,
esprime  parere  obbligatorio  sugli  obiettivi  annuali definiti dai
citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.
   5. Il Comitato definisce:
   a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
   b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c);
   c)  i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma
1, lettera e);
   d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
  6.  L'istituzione  e  il  funzionamento del Comitato non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.