Art. 9.

                      (Reperti mobili e cimeli)

  1.  Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al
fronte  terrestre  della  Prima  guerra  mondiale  di notevole valore
storico  o  documentario,  ovvero  possieda collezioni o raccolte dei
citati  reperti  o  cimeli  deve  darne  comunicazione al sindaco del
comune  nel  cui  territorio  si trovano, entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge o dalla data del
ritrovamento,  indicandone  la  natura,  la quantita' e, ove nota, la
provenienza.