Art. 10
                      Disposizioni transitorie

  1.   Le   disposizioni   della   presente  legge  si  applicano  ai
procedimenti   penali,  ai  giudizi  civili  e  amministrativi  e  ai
procedimenti  disciplinari  in  corso  alla data di entrata in vigore
della legge stessa.
  2.  Ai  procedimenti  di  cui  al  comma 1 non si applicano le pene
accessorie  e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
  3.  I  procedimenti  disciplinari  per fatti commessi anteriormente
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge devono essere
instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento
penale con sentenza irrevocabile.