Art. 3. 
           (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita'
a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di
un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti  a
prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,  319,
319-ter e 320 del codice penale  e  dall'articolo  3  della  legge  9
dicembre  1941,  n.  1383,  l'amministrazione  di   appartenenza   lo
trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava  servizio
al momento del fatto, con attribuzione  di  funzioni  corrispondenti,
per inquadramento, mansioni  e  prospettive  di  carriera,  a  quelle
svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede,
o alla attribuzione di un incarico differente da quello  gia'  svolto
dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita'  circa
la permanenza  del  dipendente  nell'ufficio  in  considerazione  del
discredito  che  l'amministrazione  stessa  puo'  ricevere  da   tale
permanenza. 
2.  Qualora,  in  ragione  della  qualifica  rivestita,  ovvero   per
obiettivi  motivi  organizzativi,  non  sia  possibile   attuare   il
trasferimento di ufficio, il dipendente  e'  posto  in  posizione  di
aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico
in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi  alle
presenze in servizio,  in  base  alle  disposizioni  dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza. 
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio
o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i  provvedimenti  di
cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto  e'  pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva  e,
in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non
sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  definitiva.  In   caso   di
proscioglimento   o   di   assoluzione    anche    non    definitiva,
l'amministrazione,  sentito  l'interessato,  adotta  i  provvedimenti
consequenziali nei dieci giorni successivi alla  comunicazione  della
sentenza, anche a cura dell'interessato. 
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate
ragioni per le quali la  riassegnazione  all'ufficio  originariamente
coperto  sia  di  pregiudizio  alla  funzionalita'  di  quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'  aggiunto  il
seguente: 
"1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti
di appartenenza quando e'  emesso  nei  confronti  di  dipendenti  di
amministrazioni pubbliche  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei  delitti  previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,  319-ter  e  320  del
codice penale e dall'articolo 3  della  legge  9  dicembre  1941,  n.
1383". 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 314, primo  comma,
          317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale,  approvato
          con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398: 
              "Art.  314  (Peculato).  -  Il  pubblico  ufficiale   o
          l'incaricato di  un  pubblico  servizio,  che,  avendo  per
          ragione del suo ufficio o servizio il possesso  o  comunque
          la disponibilita' di danaro o di altra cosa mobile  altrui,
          se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci
          anni. 
              (Omissis).". 
              "Art. 317 (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di un pubblico servizio, che,  abusando  della
          sua qualita' o dei suoi poteri costringe o induce taluno  a
          dare o a promettere indebitamente, a lui  o  ad  un  terzo,
          denaro o altra utilita', e' punito  con  la  reclusione  da
          quattro a dodici anni.". 
              "Art. 318 (Corruzione per  un  atto  d'ufficio).  -  Il
          pubblico ufficiale, che,  per  compiere  un  atto  del  suo
          ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra
          utilita', una retribuzione che non  gli  e'  dovuta,  o  ne
          accetta la promessa, e' punito con  la  reclusione  da  sei
          mesi a tre anni. 
              Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per  un
          atto d'ufficio da lui  gia'  compiuto,  la  pena  e'  della
          reclusione fino a un anno.". 
              "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario  ai  doveri
          d'ufficio). - Il pubblico ufficiale  che,  per  omettere  o
          ritardare o per aver omesso o ritardato  un  atto  del  suo
          ufficio, ovvero per compiere o per aver  compiuto  un  atto
          contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se'  o  per  un
          terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la  promessa,
          e' punito con la reclusione da due a cinque anni.". 
              "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). -  Se  i
          fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono  commessi  per
          favorire o danneggiare una parte  in  un  processo  civile,
          penale  o  amministrativo,  si  applica   la   pena   della
          reclusione da tre a otto anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da quattro a dodici anni; se  deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei  a  venti
          anni.". 
              "Art. 320  (Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). -  Le  disposizioni  dell'art.  319  si
          applicano anche all'incaricato  di  un  pubblico  servizio;
          quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla  persona
          incaricata di un  pubblico  servizio,  qualora  rivesta  la
          qualita' di pubblico impiegato. 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  9
          dicembre  1941,  n.  1383  recante:  "Militarizzazione  del
          personale civile e salariato in servizio  presso  la  Regia
          guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del
          suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  30
          dicembre 1941, n. 306: 
              "Art. 3. - Il militare della Regia guardia  di  finanza
          che  commette  una  violazione  delle  leggi   finanziarie,
          costituente delitto, o collude con estranei per frodare  la
          finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
          proprio o di altri,  valori  o  generi  di  cui  egli,  per
          ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
          o la custodia o su cui eserciti  la  sorveglianza  soggiace
          alle pene stabilite dagli articoli 215  e  219  del  codice
          penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
          leggi speciali. 
              La  cognizione  dei  suddetti   reati   appartiene   ai
          Tribunali militari.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  133  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice  di  procedura   penale,   approvate   con   decreto
          legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n.  182,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 133 (Notificazione del  decreto  che  dispone  il
          giudizio). - 1. Il  decreto  che  dispone  il  giudizio  e'
          notificato, a norma dell'art.  429,  comma  4  del  codice,
          anche alle altre parti  private  non  presenti  all'udienza
          preliminare. 
              1-bis.  -  Il  decreto  e'  altresi'  comunicato   alle
          amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei
          confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche  o  di
          enti pubblici ovvero di enti  a  prevalente  partecipazione
          pubblica, per alcuno dei delitti  previsti  dagli  articoli
          314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320  del  codice
          penale e dall'art.  3  della  legge  9  dicembre  1941,  n.
          1383.".