Art. 3.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 16 marzo 2001
              Il Presidente del Senato della Repubblica
    nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
              ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
                               MANCINO
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino