Art. 10.
      Fondo per la concessione di contributi in conto interessi
  1.  L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli
interessi  per  i  finanziamenti  con  il  fondo  istituito  ai sensi
dell'articolo  5  della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni.  La  titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e'
accertata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di
  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, e' attribuita allo
  Stato. 2. Il fondo e' alimentato:
    a)  dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per
cento,   calcolata  sugli  incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici,
previsti  dall'articolo  5  della  legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni;
    b)  dai  versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per
cento,   calcolata  sugli  incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici,
previsti  dall'  articolo  2,  quarto  comma, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni;
    c)  dagli  importi  dei  premi dei concorsi pronostici colpiti da
decadenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni;
    d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
  3.  Alla  gestione  del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto
con  separata  contabilita'  e  senza  applicazione di commissioni od
oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
 
          Note all'art. 10:
              - L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cosi'
          dispone:
              "Art.  5.  -  L'Istituto puo' concedere contributi agli
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  per  le  finalita'  della  presente  legge, con le
          disponibilita'  di  un  fondo  spediale  costituito  presso
          l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
          del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli
          incassi  lordi  dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6
          del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con
          l'importo dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.".
              -  Per  il  quarto  comma  dell'art.  2  della legge 24
          dicembre 1957, n. 1295, si veda la nota all'art. 3.