Art. 10. Fondo per la concessione di contributi in conto interessi 1. L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e' accertata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' attribuita allo Stato. 2. Il fondo e' alimentato: a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni; b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni; c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni; d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo. 3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilita' e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
Note all'art. 10: - L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cosi' dispone: "Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo spediale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei concorsi medesimi colpiti da decadenza. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.". - Per il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda la nota all'art. 3.