Art. 12. Disposizioni finali 1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite: a) ad altri partecipanti al fondo; b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240
Nota all'art. 12: - Il settimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cosi' dispone: "Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'.".