Art. 12.
                         Disposizioni finali
  1.   Le   partecipazioni  al  fondo  di  dotazione  possono  essere
trasferite:
    a) ad altri partecipanti al fondo;
    b)  a  soggetti  terzi,  previa  autorizzazione  del consiglio di
amministrazione  ed  approvazione  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2.  Per  gli  onorari  notarili  sugli atti e contratti relativi ai
mutui  concessi  dall'Istituto  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il settimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1957, n. 1295, cosi' dispone:
              "Gli   onorari   notarili  riguardanti  gli  atti  e  i
          contratti  relativi  ai  mutui  di cui al presente articolo
          sono ridotti della meta'.".