Art. 2.
           Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo
  1.  L'Istituto  eroga,  a  favore  di  soggetti pubblici e privati,
finanziamenti  a  medio  e  lungo  termine, volti alla progettazione,
costruzione,  ampliamento  e  miglioramento di impianti sportivi, ivi
compresa  l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette
attivita'.  Alle  menzionate  finalita'  l'Istituto  provvede  con le
risorse  derivanti  dal  patrimonio  di  cui  all'articolo  3,  e con
l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.