Art. 2. Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo 1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attivita'. Alle menzionate finalita' l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.