Art. 3. Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza e' accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, e' costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonche' dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato "CONI"; b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni; c) dalle riserve.
Nota all'art. 3: - Il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1953, n. 1295, cosi' dispone: "Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".