Art. 3.
                             Patrimonio
  1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza e' accertata con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di  concerto  con  il  Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  tenendo  conto  dei  diritti  eventualmente acquisiti dai
soggetti partecipanti al fondo di dotazione, e' costituito:
    a)  dal  fondo  di dotazione, conferito dai partecipanti, nonche'
dal  fondo  di  garanzia,  conferito  dal Comitato olimpico nazionale
italiano, di seguito denominato "CONI";
    b)  dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
    c) dalle riserve.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre
          1953, n. 1295, cosi' dispone:
              "Costituisce     altresi'     elemento     patrimoniale
          dell'Istituto   il   versamento   da   parte  del  C.O.N.I.
          dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi
          dei  concorsi  pronostici  a  norma dell'art. 6 del decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".