Art. 4. O r g a n i 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale. 2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. I compensi e le indennita' del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
Nota all'art. 4: - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si veda, nota alle premesse.