Art. 4.
                             O r g a n i
  1.  Sono  organi  dell'Istituto  il  presidente,  il  consiglio  di
amministrazione, il collegio sindacale.
  2.  Per  la  nomina  dei componenti degli organi dell'Istituto sono
richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per
gli  intermediari  finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
  3.  I  compensi  e le indennita' del presidente, dei componenti del
consiglio   di   amministrazione   e   del  collegio  sindacale  sono
determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          si veda, nota alle premesse.