Art. 5. Presidente 1. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.