Art. 5.
                             Presidente
  1.  Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, ed ha la rappresentanza
legale dell'Istituto.
  2.   Il   presidente   convoca   e   presiede   il   consiglio   di
amministrazione,  fissando l'ordine del giorno delle relative sedute.
Lo  statuto  provvede  per la sostituzione del presidente nei casi di
assenza od impedimento di quest'ultimo.