Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente dell'Istituto; b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attivita' culturali; c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) da tre membri designati dal CONI; e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali; f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione. 2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri. 3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti: a) adozione dello statuto; b) approvazione del bilancio; c) ripartizione degli utili; d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti; e) compravendita di immobili e partecipazioni in societa'; f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico; g) approvazione del regolamento organico del personale; 4. Lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalita', costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'. 5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.
Nota all'art. 6: - L'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi' dispone: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata, in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero per l'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".