Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
    a) dal presidente dell'Istituto;
    b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    c)  da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
    d) da tre membri designati dal CONI;
    e)  da  tre  membri  designati  dalla Conferenza unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
    f)  da  tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al
fondo di dotazione.
  2.  I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati
dalla  carica  durano  in  carica  per  il  residuo periodo e cessano
unitamente agli altri.
  3.   Al   consiglio  di  amministrazione  spetta  l'amministrazione
dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto
al  comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal
consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
    a) adozione dello statuto;
    b) approvazione del bilancio;
    c) ripartizione degli utili;
    d)   emissione  di  obbligazioni,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti;
    e) compravendita di immobili e partecipazioni in societa';
    f)  nomina  del  direttore generale e determinazione del relativo
trattamento economico;
    g) approvazione del regolamento organico del personale;
  4.  Lo  statuto  puo' prevedere che il consiglio di amministrazione
dell'Istituto  allo  scopo  di  potenziare  la propria funzionalita',
costituisca  un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti
in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'.
  5.  Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove
avvenga  antecedentemente  alla data prevista dall'articolo 55, comma
1,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al
punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  recante  "Riforma  dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59", cosi' dispone:
              "Art.  55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata,  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero per l'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica".