Art. 7.
                         Collegio sindacale
  1.  Il  collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, e' composto:
    a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
    b)  da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    c) da un membro designato dal CONI;
    d)  da  un  membro  designato  dalla  Conferenza unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
    e)  da  un  membro designato dagli altri partecipanti al fondo di
dotazione;
    f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti
possono  essere  confermati  e  a  loro  si applicano le disposizioni
riguardanti  i  sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V
del  decreto  legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  3.  Per  la  costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga
antecedentemente  alla  data  di  cui  all'articolo  55, comma 1, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  che  istituisce il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti
di  cui  al  punto  f)  del  comma  1 e' designato dal Ministro delle
finanze.
 
          Note all'art. 7:
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          si veda la nota alle premesse.
              -  Per  l'art.  55, comma 1, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, si veda la nota all'art. 6.