Art. 8. Direttore generale 1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si veda la nota alle premesse.