Art. 8.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore  generale  sovrintende al personale e agli uffici
dell'Istituto.  Per  la  nomina a direttore generale sono richiesti i
requisiti  di  onorabilita'  e professionalita' previsti dal titolo V
del  decreto  legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          si veda la nota alle premesse.