Art. 9. Bilancio e utili 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare. 2. Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, e' depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione. 3. Il bilancio dell'Istituto e' redatto in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota e' destinata dal consiglio di amministrazione alle finalita' istituzionali.
Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociali fuori di tale Stato membro" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992.