Art. 9.
                          Bilancio e utili
  1.  L'esercizio  finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente
all'anno solare.
  2.  Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato,
entro  quattro  mesi  dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di
amministrazione.   Esso,  unitamente  alle  relazioni  del  direttore
generale  e  del  collegio  sindacale,  e'  depositato presso la sede
dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.
  3.  Il  bilancio  dell'Istituto  e'  redatto  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
  4.  Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una
quota   non   inferiore  all'ottanta  per  cento,  alla  riserva  non
distribuibile  ai  partecipanti  al  fondo  di dotazione; la restante
quota  e'  destinata  dal consiglio di amministrazione alle finalita'
istituzionali.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 87,
          recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa
          ai  conti  annuali  ed  ai conti consolidati delle banche e
          degli  altri  istituti  finanziari,  e  della  direttiva n.
          89/117/CEE,   relativa   agli   obblighi   in   materia  di
          pubblicita'   dei  documenti  contabili  delle  succursali,
          stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed
          istituti  finanziari  con  sede sociali fuori di tale Stato
          membro"   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 37 del 14
          febbraio 1992.