Art. 2.
          Aree operative, riservate e con esigenze analoghe
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si
considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:
    a)  gli  edifici  per  i  quali  il  Ministero  della  difesa  ha
rilasciato   la   dichiarazione   di  "opera  destinata  alla  difesa
militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, o nei quali si svolge attivita'
coperta   da   classifica   di   segretezza;   i   centri   radio   e
telecomunicazioni  e  gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici
del  capo  del  Corpo  forestale  dello Stato; le sale operative e le
altre strutture destinate all'espletamento di attivita' di protezione
civile  e  pubblico  soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio
Meteomont;  i  locali  in  cui  si trattano gli affari concernenti le
attivita'  di  polizia  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica, in
concorso  con  le  altre  Forze  di polizia ai sensi dell'articolo 16
della  legge 1o aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici
che   detengono   o  trattano  atti  sottratti  all'accesso  a  norma
dell'articolo  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove
vengono  svolte attivita' di formazione o aggiornamento del personale
da impiegare in attivita' istituzionali a carattere riservato;
    b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo
forestale  dello  Stato  per i suoi compiti operativi e addestrativi,
ancorche'   collocati   o   impiegati   in   luoghi   non  pertinenti
all'amministrazione forestale.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  10,  comma  4, del decreto
          legislativo n. 242/1996 si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  81  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attivazione della
          delega  di  cui  all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n.
          382), e' il seguente:
              "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) l'identificazione,  nell'esercizio  della funzione
          di  indirizzo  e  di coordinamento di cui all'art. 3) della
          legge   n.   382   del   1975,   delle  linee  fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale,  con  particolare
          riferimento all'articolazione territoriale degli interventi
          di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica
          del territorio nonche' alla difesa del suolo;
                b) la  formazione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi
          delle   zone   dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle
          relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
              Per  le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento  della  conformita'  alle prescrizioni delle
          norme  e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
          opere  destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato
          d'intesa con la regione interessata.
              La  progettazione  di  massima ed esecutiva delle opere
          pubbliche  di  interesse  statale, da realizzare dagli enti
          istituzionalmente  competenti,  per quanto concerne la loro
          localizzazione  e le scelte del tracciato se difforme dalle
          prescrizioni   e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei  piani
          urbanistici   ed  edilizi,  e'  fatta  dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono  sentire  preventivamente  gli  enti  locali nel cui
          territorio sono previsti gli interventi.
              Se  l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare  per  le  questioni regionali con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro o dei
          Ministri competenti per materia.
              I  progetti  di  investimento  di cui all'art. 14 della
          legge  6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni  hanno  la  facolta' di promuovere la deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
              Resta  fermo  quanto  previsto  dalla legge 18 dicembre
          1973,  n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
          per  la  produzione  di  energia  elettrica  e  dalla legge
          2 agosto   1975,   n.   393,   relativa   a   norme   sulla
          localizzazione   delle  centrali  elettronucleari  e  sulla
          produzione  e  sull'impiego  di  energia elettrica, e dalla
          legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.".
              - Il  testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
          sicurezza), e' il seguente:
              "Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
                a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati  a concorrere all'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.".
              - Il  testo  dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
          seguente:
              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
              2.  Il  governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  secondo  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con i decreti di cui al comma secondo sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti  all'accesso  per  le  esigenze  di  cui al comma
          secondo.
              5.  Restano  ferme le disposizioni previste dall'art. 9
          della   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge.".