Art. 2. Aree operative, riservate e con esigenze analoghe 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe: a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di "opera destinata alla difesa militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attivita' coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attivita' di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attivita' di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono svolte attivita' di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attivita' istituzionali a carattere riservato; b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorche' collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 242/1996 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attivazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3) della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.". - Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.". - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.".