Art. 3.
                              Vigilanza
  1.  La  verifica  della  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  degli
impianti,  delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui
agli  articoli  1  e  2,  e'  effettuata dai servizi di prevenzione e
protezione   dell'amministrazione   forestale   istituiti  a  livello
centrale  e  periferico  e  costituiti  dal personale amministrativo,
tecnico  e  sanitario  del  Corpo forestale dello Stato appositamente
incaricato.