Art. 3. Vigilanza 1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, e' effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato.