Art. 5. Servizio di prevenzione e protezione 1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e' organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.
Nota all'art. 5: - Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca norme relativamente al Servizio di prevenzione e protezione.