Art. 5.
                Servizio di prevenzione e protezione
  1.  Negli  edifici  e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il
servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto
legislativo  19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  organizzato  dal  datore  di  lavoro  e  svolto da
personale   del   Corpo   forestale   dello   Stato.   A   tal   fine
l'amministrazione   forestale   provvede  al  costante  aggiornamento
professionale del predetto personale.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n. 626, reca norme relativamente al Servizio di prevenzione
          e protezione.