Art. 6.
           Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  1.  I  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  di  cui
all'articolo  18  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono  designati  secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale
Quadro  per  il  Corpo  forestale  dello Stato sottoscritto in data 2
luglio 1997.
 
          Nota all'art. 6:
              -   Il  testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626 e' il seguente:
              "Art.  18  (Rappresentante  per  la sicurezza). - 1. In
          tutte   le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'  eletto  o
          designato il rappresentante per la sicurezza.
              2.  Nelle  aziende,  o  unita' produttive, che occupano
          sino   a  quindici  dipendenti  il  rappresentante  per  la
          sicurezza  e'  eletto  direttamente  dai lavoratori al loro
          interno.   Nelle  aziende  che  occupano  fino  a  quindici
          dipendenti  il  rappresentante per la sicurezza puo' essere
          individuato   per  piu'  aziende  nell'ambito  territoriale
          ovvero  del comparto produttivo. Esso puo' essere designato
          o  eletto  dai  lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
          sindacali,   cosi'   come   definite  dalla  contrattazione
          collettiva di riferimento.
              3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di
          quindici  dipendenti  il rappresentante per la sicurezza e'
          eletto   o   designato  dai  lavoratori  nell'ambito  delle
          rappresentanze sindacali in azienda.
              In  assenza  di  tali  rappresentanze,  e'  eletto  dai
          lavoratori dell'azienda al loro interno.
              4.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante  per la sicurezza, nonche' il
          tempo   di   lavoro   retribuito   e   gli   strumenti  per
          l'espletamento  delle  funzioni,  sono stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
              5.  In  caso  di  mancato  accordo nella contrattazione
          collettiva  di  cui  al  comma  4, il Ministro del lavoro e
          della  previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
          proprio   decreto,   da   emanarsi  entro  tre  mesi  dalla
          comunicazione  del  mancato accordo, gli standards relativi
          alle  materie  di  cui  al  comma 4. Per le amministrazioni
          pubbliche  provvede  il  Ministro  per la funzione pubblica
          sentite     le     organizzazioni    sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
              6.  In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
          cui al comma 1 e' il seguente:
                a) un  rappresentante  nelle  aziende  ovvero  unita'
          produttive sino a 200 dipendenti;
                b) tre  rappresentanti  nelle  aziende  ovvero unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti;
                c) sei  rappresentanti  in  tutte  le  altre  aziende
          ovvero unita' produttive.
              7.   Le   modalita'   e  i  contenuti  specifici  della
          formazione   del   rappresentante  per  la  sicurezza  sono
          stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
          categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
          decreto di cui all'art. 22, comma 7".