Art. 7. Disposizioni concernenti il personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche 1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 6 febbraio 2001 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.