Art. 7.
                Disposizioni concernenti il personale
         in servizio presso altre amministrazioni pubbliche
  1.  Per  il  personale  del  Corpo forestale dello Stato che presta
servizio   con   rapporto   di  dipendenza  funzionale  presso  altre
amministrazioni  pubbliche,  gli  obblighi  di cui all'articolo 4 del
decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni   e  integrazioni,  fanno  capo  al  datore  di  lavoro
designato dall'amministrazione ospitante.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 6 febbraio 2001

          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                           Pecoraro Scanio

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi

                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi

                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  4  del decreto legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.