Art. 10.
                         Permessi sindacali
  1.  Per  l'espletamento  del loro mandato, i funzionari diplomatici
che  ricoprono  cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi
direttivi  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative ai sensi
dell'articolo  112,  comma  2o,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14
del  decreto  legislativo  del  24  marzo, n. 85, nonche' i dirigenti
sindacali  che,  pur  avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale  ai  sensi  dell'articolo  9  del presente decreto, possono
fruire  di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto
previsto dal presente articolo.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili  viene  calcolato  in  ragione  di 90 minuti annui, per
ciascun  funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in
posizione di comando o fuori ruolo.
  3.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali  calcolato  ai  sensi  del  comma  2  tra le organizzazioni
sindacali  dei  funzionari  diplomatici  rappresentative, provvede la
Direzione  generale  per  il  personale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  aventi  titolo  entro  il  31 marzo di ciascun anno. Nella
ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10
per  cento  e'  attribuita  in  parti  uguali  a  tutte  le  predette
organizzazioni  sindacali  e  la  parte  restante  e' attribuita alle
medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente   espresse   per   la   riscossione  del  contributo
sindacale,  conferite dal personale al Ministero degli affari esteri,
accertate  per  ciascuna  delle  citate organizzazioni sindacali alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua
la  ripartizione.  Nel  periodo  1o gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva  ripartizione,  l'Amministrazione  puo' autorizzare in via
provvisoria  la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per
cento  del  contingente  annuale previsto per ciascuna organizzazione
sindacale avente titolo.
  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali e del particolare
ordinamento  della  carriera  diplomatica, in favore del personale di
cui   al   comma   1,  sono  concessi  ulteriori  permessi  sindacali
retribuiti,  non  computabili  nel  contingente complessivo di cui ai
medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni
sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
  5.   I  dirigenti  sindacali  che  intendano  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo devono darne comunicazione
scritta  alla  Direzione  generale  del  personale  ed al funzionario
responsabile  della  struttura  in  cui il dirigente sindacale presta
servizio  almeno  tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di
appartenenza  avente  titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso
sindacale,  salvo  che  non ostino eccezionali e motivate esigenze di
funzionalita'  della struttura di riferimento da comunicarsi in forma
scritta entro tre giorni.
  6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto
l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne
comunicazione alla Direzione generale per il personale.
  7.  Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i
permessi  sindacali  sono  autorizzati in misura pari ad una giornata
lavorativa  e  non possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo
dei permessi di cui al comma 4.
  8.  I  permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente
articolo  sono  a  tutti  gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti,
  9.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 10:
              - L'art.  112  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.