Art. 11. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2, per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10. 5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8o della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 11: - L'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente: "Art. 8, omissis. - In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.".