Art. 11.
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
  1.  I  funzionari  diplomatici  che  ricoprono cariche in seno agli
organismi  direttivi  delle  proprie organizzazioni sindacali possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in
aspettativa  non e' computato ai fini della progressione in carriera.
I  dirigenti  sindacali  che  cessano  da tale posizione prendono nel
ruolo  il  posto  di  anzianita'  che  loro  spetta, dedotto il tempo
passato in aspettativa.
  2.  Le  richieste  di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono
presentate  dalle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli
adempimenti  istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il  preventivo  assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto  di
aspettativa  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla richiesta.
L'assenso  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della  funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei   requisiti  soggettivi,  e'  considerato  acquisito  qualora  il
Dipartimento  della funzione pubblica non provveda entro venti giorni
dalla  data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali
comunicano  la  conferma  di  ciascuna  aspettativa sindacale in atto
entro  il  31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di
revoca  in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca
e'  comunicata  alla  Direzione  generale  per  il  personale ed alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  che  adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso
di revoca.
  3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2, per
la   concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,  e'
consentito,  per  motivi  di  urgenza  segnalati dalle Organizzazioni
sindacali,  l'utilizzo  provvisorio  in  aspettativa  dei  dipendenti
interessati  a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento
della richiesta medesima.
  4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del
presente  accordo possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi
5,  6  e  7  del  medesimo  articolo  10,  di  permessi sindacali non
retribuiti  per  la  partecipazione  a  trattative sindacali ovvero a
congressi  e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli
organi   collegiali   statutari   delle   rispettive   organizzazioni
sindacali,  oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e
3 del citato articolo 10.
  5.  Per  il  personale  di  cui  al  presente articolo i contributi
figurativi  previsti  in base all'articolo 8, comma 8o della legge 23
aprile  1981,  n.  155,  sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
  6.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 11:
              - L'art.  8,  ottavo comma, della legge 23 aprile 1981,
          n.  155,  recante  "Adeguamento  delle  strutture  e  delle
          procedure  per la liquidazione urgente delle pensioni e per
          i  trattamenti  di  disoccupazione,  e  misure  urgenti  in
          materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente:
              "Art.  8,  omissis.  -  In deroga a quanto previsto dal
          primo  comma  del presente articolo ai lavoratori collocati
          in  aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio
          1970,  n.  300, e successive modificazioni, le retribuzioni
          da  riconoscere  ai  fini  del  calcolo della pensione sono
          commisurate  della retribuzione della categoria e qualifica
          professionale  posseduta  dall'interessato  al  momento del
          collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in
          relazione  alla  dinamica  salariale  e  di  carriera della
          stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in
          aspettativa  che  non  abbiano regolato mediante specifiche
          normative  interne  o contrattuali il trattamento economico
          del  personale,  si  prendono  in  considerazione  ai  fini
          predetti  le  retribuzioni  fissate dai contratti nazionali
          collettivi  di  lavoro  per  gli  impiegati  delle  imprese
          metalmeccaniche.".