Art. 12.
             Adempimenti dell'Amministrazione in materia
           di distacchi, permessi e aspettative sindacali
  1.  Ai  fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
contributo  sindacale di cui all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo
10,  comma  3,  la  Direzione generale per il personale fornisce alle
organizzazioni  sindacali  nazionali  i  dati  riferiti alle predette
deleghe  e li confronta con esse in vista della loro certificazione e
della  sottoscrizione  della  relativa  documentazione. Ove dovessero
riscontrare  errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso,
le  organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di
rettifica  in un apposito incontro con la predetta Direzione generale
per  il  personale,  nel  corso  del quale si procede all'esame della
documentazione   presentata   ed  alla  conseguente  rettifica  della
relativa   documentazione   nel  caso  di  riscontro  positivo  della
richiesta.  La Direzione generale per il personale invia, entro il 31
marzo  di  ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per
la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica, utilizzando
modelli  e  procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura
ottica,   predisposti   dal   medesimo  Dipartimento  della  funzione
pubblica.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1, le deleghe per la
riscossione  del contributo sindacale, delle quali risultino titolari
le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano dato vita ad aggregazioni
associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo
soggetto  sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi
dotate  di  un unico codice per l'accreditamento del contributo delle
deleghe  stesse  o  che  le deleghe siano confermate dagli iscritti a
favore del nuovo soggetto.
  3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il
personale,   utilizzando   modelli   di   rilevazione   e   procedure
informatizzate,  anche  elettroniche ed a lettura ottica, predisposti
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  e'  tenuta  a  comunicare  al Dipartimento della
funzione  pubblica  gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e
per  sindacato,  del  personale  che ha fruito di distacchi sindacali
nell'anno precedente.
  4.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa
Direzione  generale  per  il  personale,  utilizzando  i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuta a comunicare
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica  gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e
sindacato,  del  personale  dipendente  che  ha  fruito  dei permessi
sindacali   nell'anno   precedente   con  l'indicazione  per  ciascun
nominativo  del  numero  complessivo  dei  giorni  e  delle  ore.  Il
Dipartimento  della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dal presente decreto.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  del il
Ministero  degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente
agli  obblighi  indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine
per  l'adempimento.  In  caso  di  ulteriore inerzia, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  non  fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti  dalla  stessa  Amministrazione  ai  sensi dell'articolo 9,
comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma
3   dell'articolo   11.  Dell'inadempimento  risponde,  comunque,  il
funzionario  responsabile del procedimento appositamente nominato dal
Ministero  degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
  6.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3,
distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato
della  Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  7.  I  funzionari  che  dispongono  o consentono l'utilizzazione di
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.
  8.  Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 12:
              - L'art.   44,   comma   1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   80,   recante  "Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:
              "Art.  44. -  1. Al  comma  1  dell'art.  8 del decreto
          legislativo  4 novembre  1997,  n.  396, le lettere b) e d)
          sono sostituite dalle seguenti:
                (omissis);
                c) ai  fini del calcolo delle percentuali di cui alla
          lettera b), si considerano le deleghe in virtu' delle quali
          ciascuna      organizzazione      sindacale     percepisce,
          dall'amministrazione  o ente che effettua la trattenuta, la
          quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore
          per  il  contributo  sindacale. Le organizzazioni sindacali
          che,  nel  corso  del  1997,  abbiano  dato  vita, mediante
          fusione,  affiliazione  o  in  altra  forma,  ad  una nuova
          aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
          sindacale   le  deleghe  delle  quali  risultino  titolari,
          purche'  il  nuovo  soggetto  succeda  effettivamente nella
          titolarita'  delle  deleghe che ad esso vengono imputate, o
          che  le  deleghe  siano, comunque, confermate espressamente
          dai   lavoratori   a   favore   del   nuovo   soggetto.  Le
          organizzazioni   sindacali  interessate  hanno  l'onere  di
          fornire all'ARAN idonea documentazione".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - L'art.  16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante:
          "Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
              "Art.  16  (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
          al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
              La  relazione e' allegata alla relazione previsionale e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
              Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione.".