Art. 16.
               Retribuzione individuale di anzianita'
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo 112, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo
2000,  n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali
cessano  di  essere  corrisposti  con  effetto dal 26 aprile 2000. Il
valore  degli  aumenti  biennali  in  godimento, con l'aggiunta della
valutazione  economica  dei  ratei  di aumento biennale maturati alla
stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
  2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data
di  cui  al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta
la  progressione  di  carriera  sotto  forma di assegno personale non
riassorbibile  ne'  rivalutabile,  utile  ai  fini dei trattamenti di
previdenza  e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione  di  classe  o  scatto maturata alla stessa data entra a far
parte  del  predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del
periodo  previsto  dalla  preesistente  normativa  per l'attribuzione
della classe o dello scatto.
  3.   All'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro,  la
retribuzione  individuale  di anzianita' dei funzionari cessati viene
attribuita   al   fondo   per  la  retribuzione  di  posizione  e  la
retribuzione  di  risultato,  di  cui  all'articolo  17,  secondo  le
modalita' indicate dal comma 4.
  4.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro  resta  attribuito  al  fondo di cui al comma 3,
l'intero  importo  delle  retribuzioni  individuali di anzianita' dei
funzionari  diplomatici  cessati,  valutato in relazione al numero di
mensilita'  residue  rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal  fine  oltre  alla  tredicesima  mensilita'  le  frazioni di mese
residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno  successivo  il
predetto importo e' rapportato ad anno.
 
          Nota all'art. 16:
              - L'art.  112  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.