Art. 17
               Fondo per la retribuzione di posizione
                   e la retribuzione di risultato

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 e' istituito il fondo per la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione di risultato, al cui
finanziamento  si  provvede  mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) ammontare  delle risorse destinate al compenso incentivante di cui
   all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;
b) risorse   destinate   al   pagamento   dei   compensi  per  lavoro
   straordinario nell'anno 2000;
c) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del personale della
   carriera  diplomatica,  escluse le quote che disposizioni di legge
   riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
d) somme  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 43 della legge 27
   dicembre 1997, n. 449;
e) somme  derivanti  da  disposizioni  di  leggi,  regolamenti o atti
   amministrativi,  che  comportano  incrementi  retributivi  per  il
   personale della carriera diplomatica;
f) retribuzione   individuale   di  anzianita'  del  personale  della
   carriera   diplomatica  cessato  dal  servizio  con  le  modalita'
   indicate nell'articolo 16;
g) un  importo  pari  a  L.  311.990  mensili  pro-capite per tredici
   mensilita',  alla  cui  copertura si provvede con l'utilizzo delle
   somme  accantonate  in  sede di applicazione della legge 2 ottobre
   1997, n. 334;
h) un  importo  pari  a  L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici
   mensilita',  alla  cui copertura si provvede con le somme previste
   dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
i) un  importo  pari  a  L.  1.166.841 mensili pro-capite per tredici
   mensilita',  alla  cui  copertura si provvede con l'utilizzo delle
   risorse  previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23
   dicembre 2000, n. 388.
  2.  Le  risorse  di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono
determinate  con  riferimento al personale della carriera diplomatica
in servizio alla data del 1 luglio 2000.
  3.  Nell'ambito  del  fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30
per  cento  viene  destinata  al  finanziamento della retribuzione di
risultato.
  4.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al comma 1, eventualmente non
utilizzate  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono riassegnate
all'anno successivo.
 
          Note all'art. 17:
              - L'art.  4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante:
          "Adeguamento  provvisorio  del  trattamento  economico  dei
          dirigenti   dell'Amministrazione   dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  del personale ad esso collegato.
          Adeguamento   del   trattamento  economico  dei  professori
          universitari  a tempo pieno all'ultima classe di stipendio"
          e' il seguente:
              "Art. 4. - Dal 1o gennaio 1984 il compenso incentivante
          la produttivita' previsto a favore del personale statale di
          cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete
          ai  dirigenti  civili  ed  ai  dipendenti appartenenti alle
          qualifiche  ad  esaurimento  di  ispettore  generale  e  di
          direttore  di  divisione  in servizio nelle amministrazioni
          dello   Stato,  escluse  quelle  ad  ordinamento  autonomo,
          secondo  la medesima disciplina che sara' fissata per detto
          personale non dirigente.
              L'importo   del  compenso  incentivante  per  le  varie
          qualifiche   dirigenziali   e   direttive  ad  esaurimento,
          stabilito   per   il   personale   appartenente  all'ottava
          qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili
          lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo
          stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad
          esaurimento  e  quello  spettante  alla  predetta qualifica
          funzionale.
              Gli   altri   compensi  incentivanti  previsti  per  il
          personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n.
          312,  sono  estesi, con la medesima disciplina e decorrenza
          che  saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed
          al   personale  delle  qualifiche  direttive  indicati  nel
          precedente primo comma nella misura risultante dal criterio
          previsto nel secondo comma.
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo non si
          applicano   ai   dirigenti   generali.  Agli  stessi  sara'
          attribuito   un   assegno   temporale   mensile  di  misura
          corrispondente   alla   media   del  compenso  incentivante
          attribuito    ai    dirigenti    superiori   della   stessa
          amministrazione,  a  carico  degli stanziamenti autorizzati
          relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.
              I  compensi  indicati  nel  presente  articolo non sono
          cumulabili  con  compensi  o  indennita' fruiti al medesimo
          titolo   e   non   competono   al  personale  provvisto  di
          trattamenti  accessori  a  carattere  continuativo connessi
          all'espletamento di compiti d'istituto.".
              - L'art.  43  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,
          recante   "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica" e' il seguente:
              "Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
          -  1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'
          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche
          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di
          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti
          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite
          con atto notarile.
              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere
          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono
          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'
          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di
          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole
          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha
          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
          nelle  disponibilita'  di  bilancio  della amministrazione.
          Tali  quote  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnate, per le predette finalita',
          con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce
          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si
          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,
          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra
          disposizione speciale in materia.
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, le amministrazioni
          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le
          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
          medesima amministrazione.
              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di
          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle
          unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui
          alla  unita'  previsionale  di  base  "accordi ed organismi
          internazionali"  (interventi),  di pertinenza del centro di
          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
              7.  Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le
          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
          personale  del  "comparto  Ministeri",  ad  incrementare le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".
              - La  legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: "Disposizioni
          transitorie   in   materia   di  trattamento  economico  di
          particolari  categorie  di  personale  pubblico, nonche' in
          materia di erogazione di buoni pasto".
              - L'art.  19  della  citata  legge 23 dicembre 1999, n.
          488, e' il seguente:
              "Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  52  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29, e successive modificazioni, la spesa per gli
          anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del
          personale  dipendente  dei  comparti  dei  Ministeri, delle
          aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo  e  della scuola, e' determinata, rispettivamente,
          in  lire  629  miliardi,  in lire 1.761 miliardi ed in lire
          2.269  miliardi,  ivi  comprese  le somme da destinare alla
          contrattazione  integrativa.  Tutti  i  provvedimenti  e le
          iniziative   di   attuazione   del  nuovo  ordinamento  del
          personale,  ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale
          all'altra,  continuano  ad essere finanziati esclusivamente
          con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni
          caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 2,
          comma  4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          per   gli   anni   2000,  2001  e  2002  sono  determinate,
          rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi
          ed  in  lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'art.
          19  della  legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma
          di  lire  100  miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'
          utilizzata  nell'ambito  dei  procedimenti negoziali per il
          personale  delle  carriere  diplomatica e prefettizia e, ai
          sensi  del  comma  4 del medesimo art. 19, per il personale
          dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
              3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e 2 costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Per  i  rinnovi  contrattuali  del  personale  dei
          comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del servizio sanitario nazionale,
          delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
          e  delle  universita',  ivi  compreso  il  personale  degli
          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, ed alla
          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di
          cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, provvedono le
          amministrazioni    di    competenza    nell'ambito    delle
          disponibilita' dei rispettivi bilanci.
              5.  Le  somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
          degli  oneri  contributivi  per  pensioni di cui alla legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
              - L'art.  50  della  citata  legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e' il seguente:
              "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  52  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
          ai   rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente  del
          comparto  Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
          Stato   ad   ordinamento   autonomo   e  della  scuola,  e'
          rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
          3.047  miliardi,  ivi  comprese  le somme da destinare alla
          contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
          dall'art.   19,   comma  1,  ultimo  periodo,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 2,
          comma  4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
          degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
              3.  In  aggiunta  a quanto previsto dal comma 1, per il
          personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
          il   processo   di  attuazione  dell'autonomia  scolastica,
          l'ammodernamento  del  sistema  e  il  miglioramento  della
          funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata, per ciascuno
          degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
          cui  lire  850  miliardi  per  l'incremento  delle  risorse
          destinate  alla  contrattazione  integrativa  del personale
          docente,   lire   200  miliardi  destinate  alla  dirigenza
          scolastica  e  lire  50 miliardi per il finanziamento della
          retribuzione   accessoria   del  personale  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  trasferito  dagli enti locali allo
          Stato  ai  sensi  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
          124.  Per  il  perseguimento, con carattere di continuita',
          degli   obiettivi  di  valorizzazione  professionale  della
          funzione  docente  e'  autorizzata  la  costituzione  di un
          apposito  fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  della  pubblica istruzione, dell'importo di lire
          400  miliardi  per  l'anno  2002  e  di lire 600 miliardi a
          decorrere   dall'anno   2003,  da  utilizzare  in  sede  di
          contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene ripartito con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta del Ministro della
          pubblica  istruzione. In sede di contrattazione integrativa
          sono  utilizzate  anche  le  somme  relative  all'anno 2000
          destinate  alla  carriera  professionale  dei  docenti  del
          contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del comparto
          scuola  per  gli  anni  1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
          1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 1, in
          relazione   al  nuovo  assetto  retributivo  del  personale
          dirigente  contrattualizzato  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, e' stanziata, per
          ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  la somma di lire 100
          miliardi    finalizzata   anche   all'incremento   e   alle
          perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
          lire  40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
          dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
          dirigenziale  generale.  Tali risorse sono ripartite, sulla
          base  dei  criteri  perequativi  definiti  con  decreto del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  tra  i fondi delle singole amministrazioni. Per
          le  analoghe  finalita',  e  anche al fine di consentire il
          definitivo   completamento  del  processo  di  perequazione
          retributiva  previsto  dall'art.  19  della legge 28 luglio
          1999,  n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al
          personale  della  carriera  diplomatica,  lire  32 miliardi
          destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
          miliardi  ai  dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.  Per  analoghi  fini  perequativi, a decorrere dal
          1o gennaio  2001,  senza  diritto  alla  corresponsione  di
          arretrati  e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
          ai  magistrati  di  Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
          Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
          agli  avvocati  dello  Stato,  che  non  hanno  fruito  dei
          riallineamenti   stipendiali  conseguenti  all'applicazione
          delle  norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  e' attribuito, all'atto del conseguimento,
          rispettivamente,   della  qualifica  di  consigliere  o  di
          avvocato  dello  Stato  alla  terza classe di stipendio, il
          trattamento  economico  complessivo  annuo  pari  a  quello
          spettante  ai  magistrati  di  Cassazione di cui all'art. 5
          della  legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
          4  della  legge  6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
          dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
          333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
          decisioni  di  autorita'  giurisdizionali comunque adottati
          difformemente  dalla  predetta interpretazione dopo la data
          suindicata.  In  ogni  caso  non  sono dovuti e non possono
          essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
          o provvedimenti.
              5.  Per  il  riconoscimento  e  l'incentivazione  della
          specificita'  e  onerosita'  dei  compiti del personale dei
          Corpi  di  polizia  e  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001  e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
          trattamento accessorio del predetto personale.
              6.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 5 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  10  miliardi,  da destinare al trattamento accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              7.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6,
          comprensive  degli oneri contributivi ai fini previdenziali
          e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
          al   decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              8.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati ai sensi degli artt. 1, 3, 4 e 5 della
          legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi  1  e  2 dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
              10.  Per  il completamento delle iniziative di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 9 in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
          con  esclusione  delle  spese relative ad armi e armamenti,
          dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno, delle finanze,
          della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
          complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere
          dall'anno  2001,  rispettivamente nelle seguenti misure: 43
          per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
          cento.   Le   spese   cosi'   ridotte  non  possono  essere
          incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato
          per l'anno 2001.
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
              12.  Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
          in  sovrannumero  a tempo determinato e per il solo periodo
          di  ferma  obbligatoria,  rispetto alle dotazioni organiche
          dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto  legislativo  21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
          2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.".