Art. 18. Retribuzione di posizione 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario generale L. 35.286.000; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000; e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069 L. 14.114.000; f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza. 4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': ambasciatore .... L. 29.993.000 ministro plenipotenziario .... L. 21.877.000 consigliere di ambasciata .... L. 14.114.000 consigliere di legazione .... L. 12.350.000 segretario di legazione .... L. 12.350.000
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, del citato decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e' il seguente: "Art. 1. - Ai fini della determinazione del trattamento economico, la graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' la seguente: a) Segretario Generale; b) Capo di Gabinetto; capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; direttori generali; vice segretario generale; direttore dell'istituto diplomatico; capi dei servizi; c) vice capo di Gabinetto; vice capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; vice ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; vice direttori generali; vice direttore dell'istituto diplomatico; vice capi dei servizi; capi delle unita' della segreteria generale; membri del servizio di controllo interno; d) capi degli uffici di livello dirigenziale, dell'Unita' per le relazioni sindacali presso la DGPE, dell'Unita' tecnica centrale della DGCS e dell'unita' di valutazione della DGCS; capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato; capi delle segreterie del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e delle Direzioni generali; ispettori operanti nell'ambito dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; funzionari vicari dei capi delle unita' della segreteria generale; e) funzionari vicari dei capi delle strutture di cui alla lettera d) del presente articolo; capi delle sezioni f) funzionari addetti agli uffici. Art. 2. - La posizione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie e' equiparata, in relazione al livello di responsabilita' che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonche' al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti funzionari: funzionari vicari di cui alla lettera c) dell'art. 1; capi degli uffici di livello dirigenziale di cui alla lettera d) dell'art. 1; funzionari in posizione vicaria rispetto ai capi degli uffici di livello dirigenziale, di cui alla lettera e) dell'art. 1". "Art. 3. - La posizione dei funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello Stato o enti territoriali italiani e' correlata agli incarichi loro affidati dai predetti organi o enti.". - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente: "Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico. Le funzioni di Capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".