Art. 18.
                      Retribuzione di posizione
  1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2001, la retribuzione di posizione,
   correlata  alle  posizioni  funzionali  che sono state individuate
   nell'articolo  1  del  decreto  del Ministro degli affari esteri 5
   luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, e'
   determinata   nei   seguenti   valori   annui  lordi  per  tredici
   mensilita':
    a) Segretario generale L. 35.286.000;
    b)  Capo  di  gabinetto  e  rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000;
    c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000;
    d)   Capi  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e  rimanenti
   posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto
   n. 2069 L. 21.877.000;
    e)  funzionari  di  cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n.
   2069 L. 14.114.000;
    f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.
  2.  Per  i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze
   dei  capi  degli  uffici  di  livello dirigenziale generale con un
   incarico  di  consulenza,  ricerca  e  studio  o di trattazione di
   particolari  materie,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
   Ministro  degli  affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive
   integrazioni  e  modificazioni,  la  retribuzione  di posizione e'
   fissata  in  base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto
   previsto  nel  predetto  decreto, nelle misure di cui alle lettere
   c), d) ed e) del comma 1.
  3.  Ai  funzionari  diplomatici  comandati  o collocati fuori ruolo
   presso  amministrazioni  dello Stato, organi costituzionali o enti
   territoriali  italiani,  di  cui  all'articolo  3  del decreto del
   Ministro  degli  affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali
   da  parte  di  tali  amministrazioni,  organi  o  enti non vengano
   corrisposti  emolumenti  accessori  a  qualsiasi titolo, spetta la
   retribuzione  di  posizione  in  una  delle  misure previste dalle
   lettere  c),  d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto
   del  Direttore generale per il personale sulla base degli elementi
   acquisiti  in  merito  ai  livelli  di responsabilita' e rilevanza
   degli  incarichi  affidati.  Qualora i predetti emolumenti vengano
   corrisposti  ma  in  misura  inferiore  agli  importi  a titolo di
   retribuzione  di  posizione individuati nel modo sovraindicato, il
   Ministero degli affari esteri eroga la differenza.
  4.  Le  misure  minime  della retribuzione di posizione per ciascun
   grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito
   al  comma  1,  nonche'  all'articolo 16 del decreto del Presidente
   della   Repubblica   5   gennaio  1967,  n.  18,  come  sostituito
   dall'articolo  16  del  decreto  legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
   sono  stabilite  nei  seguenti  valori  annui  lordi  per  tredici
   mensilita':

    ambasciatore .... L. 29.993.000
    ministro plenipotenziario .... L. 21.877.000
    consigliere di ambasciata .... L. 14.114.000
    consigliere di legazione .... L. 12.350.000
    segretario di legazione .... L. 12.350.000
 
          Note all'art. 18:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 2 e 3, del
          citato  decreto  del  Ministro degli affari esteri 5 luglio
          2000, n. 2069, e' il seguente:
              "Art. 1. - Ai fini della determinazione del trattamento
          economico,  la  graduazione  delle  posizioni ricoperte dai
          funzionari  diplomatici durante il servizio prestato presso
          l'Amministrazione  centrale,  sulla  base  dei  livelli  di
          responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati,
          e' la seguente:
                a) Segretario Generale;
                b)   Capo   di   Gabinetto;   capo   del  cerimoniale
          diplomatico   della   Repubblica;  ispettore  generale  del
          Ministero  e  degli  uffici all'estero; direttori generali;
          vice    segretario    generale;   direttore   dell'istituto
          diplomatico; capi dei servizi;
                c)  vice capo di Gabinetto; vice capo del cerimoniale
          diplomatico  della  Repubblica; vice ispettore generale del
          Ministero   e   degli  uffici  all'estero;  vice  direttori
          generali;  vice  direttore  dell'istituto diplomatico; vice
          capi  dei  servizi;  capi  delle  unita'  della  segreteria
          generale; membri del servizio di controllo interno;
                d)   capi   degli  uffici  di  livello  dirigenziale,
          dell'Unita'  per  le  relazioni  sindacali  presso la DGPE,
          dell'Unita'  tecnica  centrale  della DGCS e dell'unita' di
          valutazione   della   DGCS;   capi   delle  segreterie  dei
          sottosegretari   di   Stato;   capi  delle  segreterie  del
          cerimoniale  diplomatico della Repubblica, dell'ispettorato
          generale  del  Ministero  e degli uffici all'estero e delle
          Direzioni    generali;   ispettori   operanti   nell'ambito
          dell'ispettorato  generale  del  Ministero  e  degli uffici
          all'estero;  funzionari  vicari dei capi delle unita' della
          segreteria generale;
                e)  funzionari vicari dei capi delle strutture di cui
          alla lettera d) del presente articolo; capi delle sezioni
                f) funzionari addetti agli uffici.
              Art.  2.  -  La  posizione  dei  funzionari diplomatici
          collocati  alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di
          livello   dirigenziale   generale   con   un   incarico  di
          consulenza,   ricerca   e   studio   o  di  trattazione  di
          particolari  materie e' equiparata, in relazione al livello
          di responsabilita' che l'incarico comporta e alla rilevanza
          della  materia  trattata,  nonche'  al  tipo  di  relazioni
          intrattenute  con  l'esterno  e in particolare con le altre
          amministrazioni   dello   Stato,   a  quella  dei  seguenti
          funzionari:
                funzionari vicari di cui alla lettera c) dell'art. 1;
                capi degli uffici di livello dirigenziale di cui alla
          lettera d) dell'art. 1;
                funzionari  in  posizione  vicaria  rispetto  ai capi
          degli  uffici  di livello dirigenziale, di cui alla lettera
          e) dell'art. 1".
              "Art.  3.  -  La  posizione  dei funzionari diplomatici
          comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello Stato
          o  enti  territoriali  italiani e' correlata agli incarichi
          loro affidati dai predetti organi o enti.".
              - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  come sostituito dall'art. 16 del
          decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente:
              "Art.    16    (Conferimento    di    funzioni   presso
          l'amministrazione  centrale).  -  La  carica  di segretario
          generale  e'  conferita  ad un ambasciatore con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
          affari esteri.
              Con  le modalita' indicate nel primo comma del presente
          articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
          plenipotenziario  le  funzioni di vice segretario generale,
          capo   del   cerimoniale   diplomatico   della  Repubblica,
          direttore  generale  ad  eccezione di quello per gli affari
          amministrativi  di  bilancio  ed  il  patrimonio, ispettore
          generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
          dell'istituto diplomatico.
              Le  funzioni  di Capo di Gabinetto sono conferite ad un
          ambasciatore  o  ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
          vice  capo  del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
          capo  del  servizio stampa e informazione cui compete anche
          l'incarico  di portavoce del Ministro, di capo del servizio
          del  contenzioso  diplomatico  e  dei trattati, di capo del
          servizio  storico, archivi e documentazione e di capo delle
          unita'  della segreteria generale sono conferite a Ministri
          plenipotenziari.  Per  esigenze  di servizio possono essere
          incaricati   di   presiedere  temporaneamente  ai  predetti
          servizi anche consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  capo  del  servizio  del  contenzioso
          diplomatico  e  dei trattati, di capo del servizio storico,
          archivi  e  documentazione,  nonche'  di  capo dell'ufficio
          legislativo  possono essere temporaneamente conferite ad un
          dipendente  dello  Stato  estraneo  ai  ruoli del Ministero
          degli affari esteri.
              Le  funzioni  di vice direttore generale sono conferite
          ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione
          generale.   Per   esigenze   di   servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  vice  capo  di  Gabinetto,  vice capo
          servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
          conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
          consigliere d'ambasciata.
              Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
          diplomatici   di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
          ambasciata.   Per   esigenze  di  servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di legazione.
              Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
          diplomatici  con  il  grado  di  consigliere di legazione o
          segretario di legazione.
              Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari
          di   Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite  a
          funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
          di legazione.
              Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
          sesto,   settimo   e  ottavo  del  presente  articolo  sono
          conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
              Con  il  regolamento  previsto  dall'art. 2 della legge
          28 luglio  1999,  n.  266,  si provvede alla disciplina del
          conferimento  delle  funzioni  indicate  nei  commi quinto,
          settimo,   ottavo   e   nono  del  presente  articolo,  non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".