Art. 19.
                      Retribuzione di risultato
  1.  Sulla  base  di  quanto previsto dal decreto del Ministro degli
   affari  esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli
   importi  spettanti  come  retribuzione  di  risultato,  da erogare
   mensilmente   per  tredici  mensilita',  vengono  determinati  con
   decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri, tenendo conto delle
   risorse   disponibili   e   degli  obiettivi  raggiunti  nell'anno
   precedente,  nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle
   diverse  posizioni  funzionali  individuate  nell'articolo  1  del
   decreto  5  luglio  2000,  n.  2069  e  successive  integrazioni e
   modificazioni:
    a) Segretario generale: 100;
    b)  Capo  di  Gabinetto  e  rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
    c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72;
    d)   capi  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e  rimanenti
   posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto
   n. 2069: 62;
    e)  funzionari  di  cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n.
   2069: 40;
    f) funzionari addetti agli uffici: 35.
  2.  Per  i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze
   dei  capi  degli  uffici  di  livello dirigenziale generale con un
   incarico  di  consulenza,  ricerca  e  studio  o di trattazione di
   particolari  materie,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
   Ministro   degli   affari  esteri  5  luglio  2000,  n.  2069,  la
   retribuzione   di  risultato  e'  determinata  in  relazione  alle
   posizioni  funzionali  ad  essi attribuite, nelle misure di cui al
   comma 1.
  3.  Qualora  i  risultati  conseguiti  siano  stati particolarmente
   elevati,  e  di  cio'  sia  stato dato atto nella valutazione, gli
   importi  spettanti  come  retribuzione di risultato determinati ai
   sensi  del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo
   del   50  per  cento,  nei  limiti  di  un  quarto  delle  risorse
   disponibili.
 
          Nota all'art. 19:
              - Per l'argomento del decreto del Ministro degli affari
          esteri  5 luglio  2000,  n.  2070,  si veda nelle note alle
          premesse.
              -  Gli  articoli  1  e 2 del decreto del Ministro degli
          affari  esteri  5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle
          note all'art. 18.