Art. 19. Retribuzione di risultato 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni: a) Segretario generale: 100; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069: 62; e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069: 40; f) funzionari addetti agli uffici: 35. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1. 3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.
Nota all'art. 19: - Per l'argomento del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, si veda nelle note alle premesse. - Gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle note all'art. 18.