Art. 20.
                     Norme di prima applicazione
  1.  Per  il  periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto
   conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione
   e  della  retribuzione di risultato, ai funzionari diplomatici che
   ricoprono  le posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del
   decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e
   successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  corrisposte  le
   seguenti somme lorde:
    a) Segretario generale L. 40.444.000;
    b)  Capo  di  gabinetto  e  rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069, L. 34.378.000;
    c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui
   all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069, L. 29.120.000;
    d)   capi  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e  rimanenti
   posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto
   n. 2069, L. 25.075.000;
    e)  funzionari  di  cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n.
   2069, L. 16.177.000;
    f) funzionari addetti agli uffici, L. 14.155.000.
  2.  Ai  funzionari  diplomatici  collocati alle dipendenze dei capi
   degli  uffici  di livello dirigenziale generale con un incarico di
   consulenza,  ricerca  e  studio  o  di  trattazione di particolari
   materie,  di  cui  all'articolo  2  del decreto del Ministro degli
   affari  esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e
   integrazioni,   spettano   somme   corrispondenti  alle  posizioni
   funzionali che sono state loro attribuite.
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, sono erogate per il 70 per cento
   a  titolo  di retribuzione di posizione, e per il rimanente 30 per
   cento a titolo di retribuzione di risultato.
  4. Relativamente al periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000,
   le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado
   della carriera diplomatica sono stabilite come segue:

    ambasciatore .... L. 18.191.000
    ministro plenipotenziario .... L. 13.269.000
    consigliere di ambasciata .... L. 8.560.000
    consigliere di legazione .... L. 7.490.000
    segretario di legazione .... L. 7.490.000
  5.  Per  il  periodo  dal  26  aprile  2000 al 31 dicembre 2000, ai
   funzionari  diplomatici  comandati  o collocati fuori ruolo presso
   amministrazioni   dello   Stato,   organi  costituzionali  o  enti
   territoriali  italiani  di  cui  all'articolo  3  del  decreto del
   Ministro  degli  affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali
   da  parte  di  tali amministrazioni, organi o enti non siano stati
   corrisposti   emolumenti   accessori  a  qualsiasi  titolo,  viene
   corrisposto,  a  titolo  di  retribuzione  di posizione, il 70 per
   cento di uno degli importi indicati nelle lettere c), d) ed e) del
   comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per
   il  personale  sulla  base  degli  elementi acquisiti in merito ai
   livelli  di  responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
   Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti ma in misura
   inferiore  agli  importi  a  titolo  di  retribuzione di posizione
   individuati  nel  modo  sovraindicato,  il  Ministero degli affari
   esteri eroga la differenza.
  6.  Le somme gia' erogate ai funzionari diplomatici per il servizio
   prestato  dal  26  aprile  2000  al  31  dicembre 2000 a titolo di
   compenso  per  lavoro straordinario e di compenso incentivante, in
   base  alla  normativa in vigore precedentemente all'emanazione del
   decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n. 85, sono riassorbite, a
   titolo  di  conguaglio,  in  sede  di corresponsione degli importi
   previsti nei commi precedenti.
 
          Nota all'art. 20:
               - Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro degli
          affari  esteri  5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle
          note all'art. 18.