Art. 20. Norme di prima applicazione 1. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari diplomatici che ricoprono le posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, sono corrisposte le seguenti somme lorde: a) Segretario generale L. 40.444.000; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069, L. 34.378.000; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069, L. 29.120.000; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069, L. 25.075.000; e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069, L. 16.177.000; f) funzionari addetti agli uffici, L. 14.155.000. 2. Ai funzionari diplomatici collocati alle dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, spettano somme corrispondenti alle posizioni funzionali che sono state loro attribuite. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, sono erogate per il 70 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 30 per cento a titolo di retribuzione di risultato. 4. Relativamente al periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica sono stabilite come segue: ambasciatore .... L. 18.191.000 ministro plenipotenziario .... L. 13.269.000 consigliere di ambasciata .... L. 8.560.000 consigliere di legazione .... L. 7.490.000 segretario di legazione .... L. 7.490.000 5. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non siano stati corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, viene corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, il 70 per cento di uno degli importi indicati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza. 6. Le somme gia' erogate ai funzionari diplomatici per il servizio prestato dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso incentivante, in base alla normativa in vigore precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono riassorbite, a titolo di conguaglio, in sede di corresponsione degli importi previsti nei commi precedenti.
Nota all'art. 20: - Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle note all'art. 18.