Art. 21. Effetti del nuovo trattamento economico 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 20, comma 3.