Art. 21.
               Effetti del nuovo trattamento economico
  1.   Le   misure   del   nuovo   trattamento  economico  risultanti
   dall'applicazione  degli  articoli  14, 15, 16 e 18 hanno effetto,
   secondo  la  disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul
   trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato,
   sull'indennita'  di  fine  rapporto,  sull'equo  indennizzo, sulle
   ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
   contributi di riscatto.
  2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota
   prevista  a  titolo  di retribuzione di posizione all'articolo 20,
   comma 3.