Art. 22.
              Procedure di soluzione delle controversie
  1.  Qualora  in  sede  di attuazione del presente decreto insorgano
   controversie  tra  l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali
   firmatarie  dell'accordo  recepito  nel  decreto  stesso sulla sua
   attuazione  od interpretazione, ciascuna delle parti puo' avanzare
   alla  commissione  paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta
   di  esame della questione controversa con la specifica indicazione
   dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.
   Nei   trenta   giorni   successivi  alla  richiesta,  la  predetta
   commissione, previo un accurato esame della questione controversa,
   emette  un  parere  vincolante  nel  merito,  al quale le parti si
   devono conformare.
  2.  Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro tre
   mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, per i
   fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da
   rappresentanti  dell'Amministrazione  e  da  un rappresentante per
   ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali firmatarie dell'accordo
   recepito  nel  decreto stesso. La commissione e' presieduta da uno
   dei rappresentanti dell'Amministrazione.
  3.  Qualora  non  si  raggiunga  ai sensi del comma 1, un'intesa su
   questioni  interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione
   e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
   presente  decreto  possono  ricorrere  al Ministro per la funzione
   pubblica,  avanzando  formale  richiesta  motivata  di esame della
   questione  controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro
   trenta  giorni  dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze
   emesse  dal  procedimento  di  cui  al comma 1, puo' consultare le
   delegazioni  trattanti  l'accordo  di  cui  all'articolo  112  del
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
   come  sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo
   2000,  n.  85. L'esame della questione controversa deve espletarsi
   nel  termine  di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per
   la  funzione  pubblica,  tenendo  conto  anche  delle  valutazioni
   espresse  dalle  suddette  delegazioni,  provvede quindi, ai sensi
   dell'articolo  27,  primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983,
   n.  93,  e  dell'articolo  5,  comma 2, lettera e), della legge 23
   agosto  1988,  n.  400,  ad  emanare  le  direttive necessarie per
   risolvere la questione controversa.
 
          Note all'art. 22:
              -  L'art.  112  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967, e' riportato nella nota al titolo.
                -  L'art. 27, primo comma, della legge 29 marzo 1983,
          n.   93,  recante  "Legge  quadro  sul  pubblico  impiego",
          disciplina  l'istituzione,  le attribuzioni e l'ordinamento
          del  dipartimento  della funzione pubblica. In particolare,
          il  primo  comma,  numero  2,  attribuisce  al dipartimento
          l'attivita'  di  indirizzo  e  di coordinamento generale in
          materia di pubblico impiego.
              -  L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri",  indica  le
          attribuzioni  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
          particolare,  al  comma  2,  lettera  e),  prevede  che  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri adotta le direttive
          per   assicurare   l'imparzialita',  il  buon  andamento  e
          l'efficienza  degli uffici pubblici e promuove le verifiche
          necessarie;   in   casi   di   particolare  rilevanza  puo'
          richiedere  al  Ministro  competente  relazioni e verifiche
          amministrative.