Art. 22. Procedure di soluzione delle controversie 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare. 2. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso. La commissione e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione. 3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1, un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
Note all'art. 22: - L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e' riportato nella nota al titolo. - L'art. 27, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante "Legge quadro sul pubblico impiego", disciplina l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del dipartimento della funzione pubblica. In particolare, il primo comma, numero 2, attribuisce al dipartimento l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego. - L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", indica le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in particolare, al comma 2, lettera e), prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative.