Art. 23. Disapplicazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti: a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93; b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario e festivita'): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686; c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686; d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 23: - Gli articoli 14, 36, 37, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", sono i seguenti: "Art. 14 (Orario di servizio). - L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.". "Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio. L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dal stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.". "Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario. Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). - Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti. Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.". "Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.". "Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.". "Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.". "Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.". - L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato). - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.". - Gli articoli 18, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", sono i seguenti: "Art. 18 (Rinvio od interruzione del congedo ordinario). - Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato puo' rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.". "Art. 30 (Denuncia dell'infermita'). - La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni. Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato. Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata. Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare. Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). - L'amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dall'art. 32. Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.". - L'art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", e' il seguente: "37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni . 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per il primo giorno di ogni periodo interrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi. 41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.". - L'art. 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno. 23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano sono inserite le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' . 24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente: "40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi . 25. Omissis. 26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, reca: "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato". - L'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato", convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, e' stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1o luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5. 4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79". - L'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio", e' il seguente: "Art. 4. - Dal 1o gennaio 1984, il compenso incentivante la produttivita' previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sara' fissata per detto personale non dirigente. L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale. Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara' attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3. I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.". - La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". - L'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto" e' il seguente: "2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.". - L'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' il seguente: "Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1, e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998, e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1, si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".