Art. 23.
                           Disapplicazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
   decreto,   non   si   applicano   nei   confronti  dei  funzionari
   appartenenti  alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e
   regolamentari  che  siano  in  contrasto  con quelle contenute nel
   decreto  medesimo.  In  particolare,  non  si  applicano  le norme
   seguenti:
    a)  con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14
   del  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957,
   n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    b)   con   riferimento   all'articolo   4  (Congedo  ordinario  e
   festivita'): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della
   Repubblica  del  10  gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto
   del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
    c)  con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi
   di  salute):  articoli  37,  40,  68  commi  da 1 a 8, 70 e 71 del
   decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
   articoli  30,  31,  32,  33  e 34 del decreto del Presidente della
   Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
    d)   con  riferimento  all'articolo  6  (Aspettativa  per  motivi
   personali  e  di  famiglia):  articoli  69  e  70  del decreto del
   Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
    e)  con  riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo
   41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 10 gennaio
   1957, n. 3;
    f)   con   riferimento  all'articolo  8  (Permessi  per  esigenze
   personali):  articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della
   Repubblica  del  10  gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a
   41,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22,
   23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio  1977, n. 422;
   articolo  3  del  decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
   con  modificazioni,  dalla  legge  8 marzo 1985, n. 72; articolo 4
   della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869;
   articolo  1,  comma  2,  della  legge  2  ottobre  1997, n. 334, e
   articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
          Note all'art. 23:
              - Gli articoli 14, 36, 37, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a
          8,  69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio   1957,   n.   3,  recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato", sono i seguenti:
              "Art.  14  (Orario di servizio). - L'orario giornaliero
          di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
              Quando  le  esigenze dell'amministrazione lo richiedano
          l'impiegato  e' tenuto a prestare servizio con diritto alla
          retribuzione  per  lavoro  straordinario  anche  in ore non
          comprese  nell'orario  normale, salvo che sia esonerato per
          giustificati motivi.".
              "Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto,
          in   ogni   anno  di  servizio,  ad  un  congedo  ordinario
          retribuito  di  un  mese  da  usufruire  in un solo periodo
          continuativo,  compatibilmente con le esigenze di servizio.
          Egli  puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di
          minore  durata  che non eccedano nel complesso la durata di
          un mese.
              Il  diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo
          servizio.
              L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
              Il  godimento  del  congedo  entro  l'anno  puo' essere
          rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio;
          in  tal  caso  l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi
          entro il primo semestre dell'anno successivo.
              Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre
          il  congedo  ordinario,  possono  essere concessi per gravi
          motivi congedi straordinari.
              Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora  trattisi  di  mutilato  o invalido di guerra o per
          servizio,  debba attendere alle cure richieste dal stato di
          invalidita'.  Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto
          a quindici giorni di congedo straordinario.
              In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente   nel   corso   dell'anno   la  durata  di
          quarantacinque giorni.
              Il   congedo  straordinario  e'  concesso,  in  base  a
          motivato   rapporto   del  capo  dell'ufficio,  dall'organo
          competente   secondo   gli  ordinamenti  particolari  delle
          singole amministrazioni.".
              "Art.   39  (Cumulo  di  congedo  ordinario  e  congedo
          straordinario).  - L'impiegato che ha usufruito del congedo
          straordinario  previsto  dagli articoli precedenti conserva
          il diritto al congedo ordinario.
              Art.  40  (Trattamento economico durante il congedo). -
          Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario.
              All'impiegato  in  congedo  straordinario  per richiamo
          alle  armi  sono  corrisposti  lo  stipendio  e gli assegni
          personali   di   cui  sia  provvisto,  nonche'  l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
              I  periodi  di congedo straordinario sono utili a tutti
          gli altri effetti.
              Art.   41   (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di
          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela
          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di
          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e
          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
          straordinario.
              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,
          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,
          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'
          considerata in congedo straordinario per maternita'.
              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".
              "Art.  68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
          per  perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio  o  a  domanda,  quando sia accertata, in base al
          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,
          l'esistenza  di  una malattia che impedisca temporaneamente
          la regolare prestazione del servizio.
              Alle  visite per tale accertamento assiste un medico di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
              L'aspettativa  per  infermita'  ha  termine col cessare
          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'
          protrarsi per piu' di diciotto mesi.
              L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
          opportuni accertamenti sanitari.
              Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni
          per carichi di famiglia.
              Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per infermita' e'
          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
              Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
          riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio, permane,
          inoltre,  per  tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
          dell'impiegato  a  tutti  gli assegni escluse le indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
              Per  l'infermita'  riconosciuta  dipendente da causa di
          servizio,  sono  altresi', a carico dell'amministrazione le
          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti
          sanitari  e  per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita
          dall'impiegato.".
              "Art.  69  (Aspettativa  per  motivi  di  famiglia).  -
          L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
          di  famiglia  deve  presentare motivata domanda al capo del
          servizio.
              L'amministrazione  deve  provvedere sulla domanda entro
          un  mese  ed  ha  facolta',  per  ragioni  di  servizio  da
          enunciarsi  nel provvedimento, di respingere la domanda, di
          ritardarne   l'accoglimento   e   di   ridurre   la  durata
          dell'aspettativa richiesta.
              L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata
          per ragioni di servizio.
              Il  periodo  di aspettativa non puo' eccedere la durata
          di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
              Il   tempo  trascorso  in  aspettativa  per  motivi  di
          famiglia  non  e'  computato  ai fini della progressione in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
              L'impiegato  che  cessa  da  tale  posizione prende nel
          ruolo  il  posto  di  anzianita' che gli spetta, dedotto il
          tempo passato in aspettativa.".
              "Art.  70  (Cumulo  di  aspettative).  - Due periodi di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dall'art.  69,  quando tra essi non interceda un periodo di
          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di
          aspettativa  per  motivi di salute si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
              La  durata  complessiva  dell'aspettativa per motivi di
          famiglia  e  per  infermita' non puo' superare in ogni caso
          due anni e mezzo in un quinquennio.
              Per  motivi  di  particolare  gravita'  il consiglio di
          amministrazione  puo'  consentire  all'impiegato, che abbia
          raggiunto  i  limiti  previsti  dai  commi  precedenti e ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni di durata non superiore a sei mesi.".
              "Art.  71  (Dispensa  dal  servizio  per infermita'). -
          Scaduto  il  periodo massimo previsto per l'aspettativa per
          infermita'  dall'art.  68  o  dall'art. 70, l'impiegato che
          risulti  non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
          dispensato  ove  non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
          in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
              Si  applicano  al  procedimento di dispensa le norme di
          cui agli articoli 129 e 130.".
              -  L'art.  30  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il
          seguente:
              "Art.  30  (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei
          dipendenti  civili  dell'Amministrazione  dello  Stato).  -
          L'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  va  interpretato  nel  senso che
          l'orario   ordinario  di  lavoro  ivi  disciplinato  e'  di
          trentasei ore settimanali.
              La  norma  di  cui  al  comma precedente non ha, per il
          periodo  antecedente  alla  data di entrata in vigore della
          presente legge, riflessi di ordine economico.".
              -  Gli articoli 18, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante
          "Norme  di  esecuzione  del  testo unico delle disposizioni
          sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3", sono i seguenti:
              "Art.   18   (Rinvio   od   interruzione   del  congedo
          ordinario).  -  Nei  casi  di  rinvio  od  interruzione del
          congedo  ordinario  previsti dall'ultimo comma dell'art. 36
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3,  l'impiegato  puo'
          rispettivamente  fruire  di  tutto il congedo o della parte
          residua  entro  il  primo  semestre  dell'anno successivo a
          quello in cui tale diritto ha maturato.".
              "Art.  30  (Denuncia  dell'infermita'). - La domanda di
          collocamento  in  aspettativa  per  infermita'  deve essere
          presentata  in  via gerarchica all'autorita' competente, ai
          sensi  dell'art.  66  del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad
          emettere  il  provvedimento  e  deve essere corredata da un
          certificato  medico,  nel  quale  devono essere specificate
          l'infermita' e la presumibile durata di questa.
              L'impiegato  deve  indicare nella domanda la dimora che
          avra'  durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di
          comunicare successivamente le eventuali variazioni.
              Ove,  nel  denunciare  una  malattia  di  breve durata,
          l'impiegato  non  specifichi se intenda essere collocato in
          aspettativa  o  in congedo straordinario, l'amministrazione
          puo'  collocarlo  in  congedo  straordinario ai sensi degli
          articoli  37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3.
              Art.   31   (Collocamento   in   aspettativa   disposto
          d'ufficio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  puo' essere
          disposta  di  ufficio,  su  richiesta del capo ufficio o di
          altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
              Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente
          ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa
          dispone   che   l'impiegato  sia  sottoposto  a  visita  di
          controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
              Il  medico incaricato della visita di controllo accerta
          se  l'infermita'  dichiarata  nel certificato allegato alla
          domanda  o  presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da
          impedire   temporaneamente   la  regolare  prestazione  del
          servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
              L'impiegato,  ove  lo creda, puo' farsi assistere da un
          medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa
          domanda   all'amministrazione   di  essere  tempestivamente
          preavvisato   del   giorno   e  dell'ora  della  visita  di
          controllo.   Il  medico  dell'amministrazione  qualora  non
          condivida   le   osservazioni   del   medico   di   fiducia
          dell'impiegato   deve   motivare   nel  verbale  di  visita
          l'eventuale dissenso.
              Qualora  la visita di controllo abbia esito sfavorevole
          per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere
          poste a carico dell'impiegato.
              Il   provvedimento   che  dispone  il  collocamento  in
          aspettativa ne determina altresi' la durata.
              Art.  33  (Annotazione  dei  provvedimenti  concernenti
          l'aspettativa).  -  I provvedimenti con i quali e' disposto
          il  collocamento  in  aspettativa  e  quelli con i quali si
          respinge  la  domanda  dell'impiegato  sono  annotati nello
          stato matricolare.
              Art.  34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). -
          L'amministrazione  puo' in ogni momento, durante il periodo
          di  aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite
          di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
              Qualora  sia  accertato che lo stato di salute consenta
          all'impiegato  di  riprendere  il  servizio,  la competente
          autorita'   dispone   la   cessazione  della  posizione  di
          aspettativa  assegnando  all'impiegato  un  termine  per la
          riassunzione del servizio.".
              -  L'art.  3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  recante  "Interventi correttivi di finanza
          pubblica", e' il seguente:
              "37.  Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica   10 gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "In   ogni  caso  il  congedo  straordinario  non  puo'
          superare  complessivamente nel corso dell'anno la durata di
          quarantacinque giorni .
              38.  I  tre  giorni di permesso mensili di cui all'art.
          33,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono
          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
          terzo  comma  dell'art. 37 del citato testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  come  sostituito  dal  comma 37 del presente
          articolo.
              39.  Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
              "Per  il  primo  giorno  di  ogni periodo interrotto di
          congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario".      40. Le disposizioni di cui al comma 39
          non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti
          dall'art.  37, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto
          all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria, appartenenti ad una
          delle   categorie  elencate  all'art.  6  del  decreto  del
          Ministro  della  sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
          morbose  comprese  negli  articoli  1,  2  e 3 dello stesso
          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'  nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
              40-bis.  Il dipendente che non abbia fruito dell'intero
          periodo  di  congedo straordinario puo' essere collocato in
          aspettativa,   ai   sensi  dell'art.  68  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3, e di altre analoghe disposizioni,
          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a
          sette giorni lavorativi.
              41.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 37, 38 e 39, si
          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
          rispettivi  ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.".
              - L'art.  22,  commi  22,  23,  24  e  26  della  legge
          23 dicembre    1994,    n.    724,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
              "22.  Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
          39  dell'art.  3  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
          interpretato  nel  senso che l'espressione "primo giorno di
          ogni  periodo  ininterrotto  di congedo straordinario , ivi
          contenuta,  si  riferisce  anche  all'assenza  di  un  solo
          giorno.
              23.  Al  comma  40  dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  dopo le parole: "le disposizioni di cui al
          comma  39  non si applicano sono inserite le seguenti: "nei
          casi   di  congedo  straordinario  previsti  dall'art.  37,
          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'
          .
              24.   Dopo   il   comma  40  dell'art.  3  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
                "40-bis.   Il   dipendente   che   non  abbia  fruito
          dell'intero  periodo  di  congedo straordinario puo' essere
          collocato  in  aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3, e di altre analoghe disposizioni,
          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a
          sette giorni lavorativi .
              25. Omissis.
              26.  Il  comma  41  dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le
          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
          ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, in modo difforme
          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque
          denominati.   Resta   salvo,   comunque,   quanto  disposto
          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, per lo svolgimento di
          attivita'  artistiche e sportive da parte, rispettivamente,
          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie
          artistiche  degli  istituti  di  istruzione artistica e dei
          docenti di educazione fisica.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977,  n.  422,  reca:  "Nuova  disciplina dei compensi per
          lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato".
              - L'art.  3  del  decreto-legge  11 gennaio 1985, n. 2,
          recante  "Adeguamento provvisorio del trattamento economico
          dei  dirigenti  delle amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e del personale ad essi collegato",
          convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n.
          72, e' il seguente:
              "Art.   3.  -  1.  Il  numero  massimo  di  prestazioni
          straordinarie  remunerabili,  per  i  dirigenti  generali e
          qualifiche   superiori,  e'  stabilito,  nell'ambito  degli
          stanziamenti  autorizzati,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro.
              2.  Per il restante personale dirigenziale e per quello
          delle  qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
          direttore  di  divisione,  di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748, nonche' per i
          destinatari  delle  disposizioni  di cui all'art. 19, terzo
          comma,  della  legge  15 novembre  1973,  n.  734, i limiti
          massimi  individuali di prestazioni di lavoro straordinario
          sono  fissati,  in  deroga  alle  disposizioni vigenti, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta   del   Ministro  del  tesoro,  nell'ambito  degli
          stanziamenti all'uopo autorizzati.
              3.  Ai  professori universitari di ruolo che optino per
          il  regime  di  impegno  a  tempo pieno, con decorrenza dal
          1o luglio  1985,  si  applicano le norme di cui all'art. 39
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  382,  del  quale restano abrogati i commi terzultimo ed
          ultimo.  Con  la  stessa  decorrenza, le misure forfettarie
          lorde  dell'assegno  aggiuntivo fissate nel citato articolo
          sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
              4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della legge
          17 aprile 1984, n. 79".
              -  L'art.  4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante
          "Adeguamento  provvisorio  del  trattamento  economico  dei
          dirigenti   dell'Amministrazione   dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  del personale ad esso collegato.
          Adeguamento   del   trattamento  economico  dei  professori
          universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio",
          e' il seguente:
              "Art.   4.   -   Dal   1o gennaio   1984,  il  compenso
          incentivante   la   produttivita'  previsto  a  favore  del
          personale  statale di cui al titolo I della legge 11 luglio
          1980,  n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti
          appartenenti  alle  qualifiche  ad esaurimento di ispettore
          generale  e  di  direttore  di  divisione in servizio nelle
          amministrazioni  dello Stato, escluse quelle ad ordinamento
          autonomo,  secondo la medesima disciplina che sara' fissata
          per detto personale non dirigente.
              L'importo   del  compenso  incentivante  per  le  varie
          qualifiche   dirigenziali   e   direttive  ad  esaurimento,
          stabilito   per   il   personale   appartenente  all'ottava
          qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili
          lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo
          stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad
          esaurimento  e  quello  spettante  alla  predetta qualifica
          funzionale.
              Gli   altri   compensi  incentivanti  previsti  per  il
          personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n.
          312,  sono  estesi, con la medesima disciplina e decorrenza
          che  saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed
          al   personale  delle  qualifiche  direttive  indicati  nel
          precedente primo comma nella misura risultante dal criterio
          previsto nel secondo comma.
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo non si
          applicano   ai   dirigenti   generali.  Agli  stessi  sara'
          attribuito   un   assegno   temporale   mensile  di  misura
          corrispondente   alla   media   del  compenso  incentivante
          attribuito    ai    dirigenti    superiori   della   stessa
          amministrazione,  a  carico  degli stanziamenti autorizzati
          relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.
              I  compensi  indicati  nel  presente  articolo non sono
          cumulabili  con  compensi  o  indennita' fruiti al medesimo
          titolo   e   non   competono   al  personale  provvisto  di
          trattamenti  accessori  a  carattere  continuativo connessi
          all'espletamento di compiti d'istituto.".
              - La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre
          1982,  n.  681,  concernente  adeguamento  provvisorio  del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
          ad essi collegato".
              -  L'art.  1,  comma  2, della legge 2 ottobre 1997, n.
          334,   recante  "Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          trattamento economico di particolari categorie di personale
          pubblico,  nonche' in materia di erogazione di buoni pasto"
          e' il seguente:
              "2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure
          e  con  i  medesimi  criteri,  spetta  al  personale  delle
          carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata
          a  dirigente  generale, nonche' ai dirigenti generali della
          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo
          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di
          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno
          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai
          dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della
          legge  8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o
          indennita'   aventi   analoga   natura,   fatto   salvo  il
          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei
          bilanci degli enti di appartenenza.".
              -  L'art.  24  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448,
          recante  "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
          e lo sviluppo" e' il seguente:
              "Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere  dal  1o gennaio 1998, gli stipendi, l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto
          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci
          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per
          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni
          contrattuali.
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma  1, e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. A
          tal  fine,  entro  il  mese  di marzo,  l'ISTAT comunica la
          variazione  percentuale  di  cui al comma 1. Qualora i dati
          necessari  non  siano disponibili entro i termini previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
              3.  Con  il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
          1999   si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra  gli
          incrementi   corrisposti   per   l'anno   1998,   e  quelli
          determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
              4.  Il  criterio previsto dal comma 1, si applica anche
          al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme  restando, per quanto non derogato dal predetto comma
          1,  le  disposizioni  dell'art.  2  della legge 19 febbraio
          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
          del   trattamento  economico  complessivo,  comprensivo  di
          quello  accessorio  e  variabile, delle altre categorie del
          pubblico impiego.
              5.  Per l'anno 1998, le disposizioni di cui al presente
          articolo   si  applicano  anche  ai  fini  dell'adeguamento
          retributivo  dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati della
          direzione  di  uffici  dirigenziali  di  livello generale o
          comunque di funzioni di analogo livello.
              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
          cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
          prorogate  le  disposizioni  di  cui all'art. 1 della legge
          2 ottobre  1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa
          di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".