Art. 24.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
   valutato  in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700
   milioni  a  decorrere  dall'anno  2001, si provvede: quanto a lire
   28.000    milioni    per    l'anno   2000,   mediante   l'utilizzo
   dell'autorizzazione  di  spesa prevista dall'articolo 19, comma 2,
   della legge 23 dicembre 1999, n. 488; quanto a lire 46.700 milioni
   a     decorrere     dall'anno     2001,     mediante    l'utilizzo
   dell'autorizzazione  di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e
   4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
   economica  e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di
   bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica
   italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
   farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                 Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                                 pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                                 bilancio   e   della  programmazione
                                 economica
                              Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
  Ministeri istituzionali, rep. n. 3 Affari esteri, foglio n. 166
 
          Nota all'art. 24:
              - Per l'art. 50 della citata legge n. 388/2000, si veda
          nelle note all'art. 17.