Art. 3.
                           Tempo di lavoro
  1.   Nel   rispetto   delle  peculiarita'  funzionali  dell'assetto
organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale
del   Ministero  degli  affari  esteri,  il  funzionario  diplomatico
organizza  il  proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile  ed  adeguato  alle  esigenze  della  struttura presso cui
presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione
da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
  2.   In   considerazione  delle  peculiarita'  delle  funzioni  del
personale  della  carriera  diplomatica,  ad  esso  non si applica il
regime di lavoro a tempo parziale.
  3.  Per  le  improvvise,  effettive  ed  indifferibili  esigenze di
servizio  dell'Amministrazione,  il funzionario diplomatico assicura,
nell'ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilita'
per   lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  che  dovessero
rendersi  necessarie  nelle  ore serali o notturne dei giorni feriali
oppure   durante   il   fine   settimana   ed   i   giorni   festivi.
Nell'eventualita'    che    tali   prestazioni,   previa   tempestiva
segnalazione  al  funzionario diplomatico da parte della struttura di
appartenenza,  vengano  effettivamente svolte, viene garantito, entro
il  termine  di  un  mese  dalla  cessazione  delle suddette esigenze
dell'Amministrazione,  l'adeguato  recupero  del  riposo  fisiologico
sacrificato alle necessita' del servizio.
  4.  Le  strutture,  che,  per  specifiche esigenze funzionali, sono
organizzate  con  turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di
rotazione  e  di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che
vi prestano servizio.