Art. 4.
         Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'
  1.   Considerato  che  l'orario  di  servizio  dell'Amministrazione
centrale   degli   affari   esteri   si  articola  su  cinque  giorni
settimanali,  il  funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un
anno  di  servizio,  ad  un  periodo  di ferie pari a ventotto giorni
lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre
anni  di  servizio  per  i diplomatici assunti al primo impiego. Tale
computo  e'  comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1o, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  2.  Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di
riposo   da   fruire   nell'anno   solare,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  1, comma 1o, lettera b), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
  3.  Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica
la  durata  delle  ferie  e' determinata, in ragione di dodicesimi di
anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre.
Nell'anno  di  cessazione  dal  servizio,  la  durata  delle ferie e'
determinata  proporzionalmente  al  servizio  prestato in ragione dei
dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  4.  Il  funzionario  diplomatico  che  e'  stato  assente  ai sensi
dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.
  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
  6.  E'  obbligo  del funzionario diplomatico programmare le proprie
ferie,  in  accordo con il responsabile della struttura in cui presta
servizio,   in   modo   da  garantirne  la  necessaria  operativita'.
Compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio,  l'Amministrazione
assicura  al  funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in
piu' periodi nel corso dell'anno.
  7.  In  caso  di  rientro  anticipato dalle ferie per necessita' di
servizio,  il  funzionario  diplomatico  ha diritto al rimborso delle
spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di  missione  per  la  durata  del  medesimo  viaggio. Il funzionario
diplomatico  ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per
il periodo di ferie non goduto.
  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di
tre  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura del
funzionario  diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
  9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio
che  non  abbiano  reso  possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili,     tale     termine     puo'     essere     prorogato
dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
  10.  Fermo  quanto  disposto dal comma 5, in caso di cessazione del
rapporto  di  lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale
residuo  di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze
di servizio.
  11.  I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di
assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte  per  l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie  di  cui  al comma 1, avverra' anche oltre il termine di cui al
comma 9.
  12.  Sono  considerati  festivi  le  domeniche  e  gli altri giorni
riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
  13.  La  ricorrenza del Santo Patrono di Roma e' considerata giorno
festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
  14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed
islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo
Stato,  hanno  il  diritto  di  fruire,  a richiesta, di un giorno di
riposo  settimanale  diverso  da quello domenicale. In questo caso il
tempo  di  lavoro  non  prestato  dal  funzionario  diplomatico viene
recuperato  in  altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile
della struttura.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art.  1, primo comma, della legge 23 dicembre 1977,
          n.  937,  recante  "Attribuzione  di  giornate di riposo ai
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:
              "Art.  1.  -  Ai  dipendenti  civili  e  militari delle
          pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali,  anche con
          ordinamento  autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
          sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue:
                a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
                b) quattro  giornate,  a richiesta degli interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi.".