Art. 5.
               Assenze per malattia e motivi di salute
  1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente
da  causa  di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato
il  periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo
24  marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo  di  18  mesi  durante  il  quale  gli  verra' corrisposta la
retribuzione  prevista  dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi,
si  tiene  conto  di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi
nei  tre  anni  precedenti.  Superato  tale  periodo,  al funzionario
diplomatico  che  ne  fa  richiesta  puo'  essere  concesso  in  casi
particolarmente  gravi  di  assentarsi per un ulteriore periodo di 18
mesi,  durante  il quale non sara' corrisposta retribuzione. Prima di
concedere  tale  ulteriore  periodo  di assenza, l'Amministrazione ha
facolta'  di  procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti,  all'accertamento  delle  sue condizioni di salute, anche al
fine  di  stabilire  la  sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Tale  accertamento  e'  effettuato mediante visita medica collegiale,
durante  la  quale  l'interessato ha diritto di farsi assistere da un
medico di propria fiducia.
  2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1,
nel    caso   in   cui   il   funzionario   diplomatico   a   seguito
dell'accertamento   previsto   nello   stesso  comma  sia  dichiarato
permanentemente  non  idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie
della   carriera  diplomatica,  l'Amministrazione  puo'  disporre  la
cessazione del rapporto di lavoro.
  3.  I  periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi
18  mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio
a tutti gli effetti.
  4.  Il  trattamento  economico spettante al funzionario diplomatico
nel periodo di conservazione del posto e' il seguente:
    a)  la  retribuzione  costituita  dalla componente stipendiale di
base  e  da  quella  correlata alla posizione funzionale, per i primi
nove mesi di assenza;
    b)  90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i
successivi tre mesi di assenza;
    c)  50  per  cento della retribuzione di cui alla lettera a), per
gli ulteriori sei mesi di assenza.
  5.  Restano  ferme  le  vigenti  norme  di legge poste a tutela dei
malati di Tbc.
  6.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio non
dipendente  da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di
terzi,  il  funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di
tale  circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte
di   quest'ultima   verso   il   terzo   responsabile  per  la  parte
corrispondente  alle  retribuzioni  erogate  durante  il  periodo  di
assenza ai sensi del comma 4, e agli oneri riflessi relativi.
  7.   In   caso   di   gravi   patologie   che   richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di cui al comma 1, oltre ai
giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di day hospital anche quelli di
assenza  dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Per i
suddetti  giorni di assenza spetta la retribuzione di cui al comma 4,
lettera a).
  8.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad
infortunio  sul  lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione
del  posto  fino  alla  guarigione  clinica. Per l'intero periodo, al
funzionario   spetta  la  retribuzione  costituita  dalla  componente
stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
  9.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio,  al  funzionario  spetta la retribuzione di cui al comma 8,
fino   alla   guarigione  clinica.  Decorso  il  periodo  massimo  di
conservazione  del posto, trova applicazione quanto previsto al comma
2.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  decida  di non disporre la
cessazione  del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore  periodo  di  assenza  al  funzionario  non spetta alcuna
retribuzione.
  10.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo si applicano
alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, a far tempo dalla quale si
computa  in  ogni  caso il triennio di riferimento di cui al comma 1.
Per  le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa
vigente  al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene
alle   modalita'   di  retribuzione,  fatto  salvo  il  diritto  alla
conservazione del posto ove piu' favorevole e il computo del triennio
di  cui  al  comma  1  in  sede di prima applicazione con il criterio
predetto.
  11. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste
nel  presente  articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le
disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che
concernono  la  tempestiva  comunicazione dello stato di infermita' e
del  luogo  di  dimora,  nonche'  l'invio  all'Amministrazione  della
relativa certificazione.
 
          Nota all'art. 5:
              - L'art.  4  del  decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
          85,  che  ha  sostituito il testo dell'art. 103 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
          il seguente:
              "Art.  103  (Periodo  di  prova).  -  I  vincitori  del
          concorso  di  cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
          nominati  segretari  di  legazione in prova con decreto del
          Ministro   degli   affari   esteri.  Essi  sono  tenuti  ad
          effettuare  un  periodo di prova della durata di nove mesi,
          coincidente  con  il  corso  di  formazione di cui al primo
          comma,  lettera  a) dell'art. 102, che e' computato a tutti
          gli   effetti   come  servizio  di  ruolo  nella  qualifica
          iniziale.
              Al   termine  del  periodo  di  prova  i  segretari  di
          legazione  in  prova, previo giudizio di idoneita' espresso
          dal  consiglio  di amministrazione in base al risultato dei
          corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
          esteri,    segretari   di   legazione   nell'ordine   della
          graduatoria  del  concorso.  Nel  caso  che il consiglio di
          amministrazione  esprima  giudizio sfavorevole, il rapporto
          di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
          esteri.
              I  segretari  di  legazione in prova che, trovandosi in
          particolare  posizione  di  stato  per  causa  di  servizio
          militare  o  per  altri  motivi, non possono partecipare al
          corso  di  formazione,  seguono  il  primo corso successivo
          all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
          prestato  negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
          calcolato  quale  periodo di prova negli uffici. Al termine
          del   periodo   di   prova,  e  comunque  non  prima  della
          ultimazione  del  corso  di  formazione, essi sono nominati
          segretari  di  legazione  con  le  modalita'  indicate  nel
          secondo  comma  del presente articolo e collocati nel grado
          nell'ordine della graduatoria del concorso.".