Art. 6.
           Aspettativa per motivi personali e di famiglia
  1.  Al  funzionario  diplomatico,  che ne faccia formale e motivata
richiesta,   possono  essere  concessi  periodi  di  aspettativa  per
esigenze   personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi
in un triennio.
  2.  Il  funzionario  diplomatico  rientrato  in  servizio  non puo'
usufruire  di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,
anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi
di servizio attivo.
  3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
  4.  I  periodi  di  aspettativa  di  cui  al  comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dall'articolo 5.
  5.  L'Amministrazione,  qualora  durante  il periodo di aspettativa
vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione,
invita  il  funzionario  diplomatico  a  riprendere  servizio  con un
preavviso  di  dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse
motivazioni  e  negli  stessi  termini  puo'  riprendere  servizio di
propria iniziativa.