Art. 6. Aspettativa per motivi personali e di famiglia 1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5. 5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere servizio di propria iniziativa.