Art. 7.
                          Congedi parentali
  1.   Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le
disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di
congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'.
  2.  Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro
ai  sensi  dell'articolo  4  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
della  legge  8  marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita
dalla  componente  stipendiale  di  base  e  da quella correlata alla
posizione funzionale.
  3.  Nell'ambito  del  periodo  di astensione facoltativa dal lavoro
prevista  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  della  legge 30
dicembre  1971,  n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni,
per  le  madri  o  in alternativa per i padri, i primi trenta giorni,
computati  complessivamente  per entrambi i genitori e fruibili anche
in  modo  frazionato,  non  riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianita'  di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione
di cui al comma 2.
  4.  Successivamente  al  periodo  di astensione di cui al comma 3 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con
le  modalita'  di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 30 dicembre
1971,  n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri
ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta'
del  bambino  computati  complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
  5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi
di  astensione  obbligatoria non goduti prima della data presunta del
parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
  6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo
10  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore
aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  dal comma 1o, dello stesso
articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre.
  7.  Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel periodo di assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
  8.  Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito
della  fruizione  dei  congedi  parentali, si applica quanto previsto
dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 
          Note all'art. 7:
              - La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per
          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei tempi delle citta'".
              - Gli  articoli  4,  7,  commi 1 e 4, e 10, della legge
          30 dicembre   1971,   n.   1204,   recante   "Tutela  delle
          lavoratrici madri" sono i seguenti:
              "Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
                b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
          effettiva del parto;
                c) durante i tre mesi dopo il parto.
              2. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a
          tre   mesi   dalla   data  presunta  del  parto  quando  le
          lavoratrici  sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione
          all'avanzato   stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi
          gravosi o pregiudizievoli.
              3.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
          organizzazioni sindacali.
              4. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a  quella  presunta,  i  giorni  non  goduti  di astensione
          obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
          astensione obbligatoria dopo il parto.
              5.  La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
          giorni, il certificato attestante la data del parto.".
              "Art.  7.  - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
          le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni
          dal   lavoro  dei  genitori  non  possono  complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
                a)  alla  madre  lavoratrice, trascorso il periodo di
          astensione  obbligatoria  di  cui  all'art. 4, primo comma,
          lettera   c),   della   presente   legge,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
              2. - 3. (Omissis).
              4.   Entrambi   i   genitori,  alternativamente,  hanno
          diritto,  altresi',  di  astenersi  dal  lavoro  durante le
          malattie  del  bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero
          di  eta' compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
          nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
          genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da
          un  medico  specialista  del Servizio sanitario nazionale o
          con  esso  convenzionato.  La  malattia del bambino che dia
          luogo  a  ricovero  ospedaliero  interrompe  il decorso del
          periodo di ferie in godimento da parte del genitore.".
              "Art. 10. - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle
          lavoratrici  madri,  durante  il  primo  anno  di  vita del
          bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
          giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
          di lavoro e' inferiore a sei ore.
              2. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno
          la  durata  di  un'ora  ciascuno  e  sono  considerati  ore
          lavorative  agli  effetti della durata e della retribuzione
          del  lavoro.  Essi  comportano  il  diritto  della donna ad
          uscire dall'azienda.
              3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in
          tal  caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
          quando  la  lavoratrice  voglia  usufruire  della camera di
          allattamento  o  dell'asilo  nido,  istituiti dal datore di
          lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
              4.   I   riposi   di   cui  ai  precedenti  commi  sono
          indipendenti  da  quelli  previsti  dagli  articoli 18 e 19
          della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
          delle donne.
              5.  Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  contribuzione
          figurativa,  nonche'  di  riscatto ovvero di versamento dei
          relativi  contributi  previsti  dal  comma  2,  lettera b),
          dell'art. 15.
              6.  In  caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
          raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
          dal  primo  comma  del  presente  articolo  possono  essere
          utilizzate anche dal padre.".
              - L'art.  17  della  legge  8 marzo  2000, n. 53, e' il
          seguente:
              "Art.  17  (Disposizioni  diverse).  -  1.  Nei casi di
          astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
          lavoratrice    e   il   lavoratore   hanno   diritto   alla
          conservazione   del   posto   di   lavoro   e,   salvo  che
          espressamente  vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'
          produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di
          astensione  o  di  congedo  o in altra ubicata nel medesimo
          comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
              2. All'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "Al termine del
          periodo  di  interdizione  dal  lavoro previsto dall'art. 4
          della  presente  legge  le lavoratrici hanno diritto, salvo
          che  espressamente  vi rinuncino, di rientrare nella stessa
          unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo
          di  gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
          permanervi  fino  al  compimento  di  un  anno  di eta' del
          bambino;  hanno  altresi'  diritto  di  essere adibite alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti .
              3.  I  contratti collettivi di lavoro possono prevedere
          condizioni  di  maggior  favore  rispetto a quelle previste
          dalla presente legge.
              4.    Sono   abrogate   le   disposizioni   legislative
          incompatibili  con  la  presente  legge  ed  in particolare
          l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.".