Art. 8.
                   Permessi per esigenze personali
  1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti
casi:
    a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove  ed al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  relative  sedi  di  svolgimento  delle stesse,
ovvero,   previa  intesa  con  il  responsabile  della  struttura  di
appartenenza,   a   congressi,   convegni,   seminari   e   corsi  di
aggiornamento  professionale  facoltativo entro il limite complessivo
di otto giorni per ciascun anno;
    b)  decesso  o  documentata  grave  infermita' del coniuge, o del
convivente  stabile,  o  di un parente entro il secondo grado o di un
affine  di  primo  grado,  in ragione di tre giorni lavorativi, anche
frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati
entro  sette  giorni  dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti
specifici  interventi  terapeutici.  Nel caso di grave infermita' dei
soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico,
entro  sette  giorni  dall'evento  predetto,  puo'  concordare con il
responsabile   della   struttura   presso  cui  presta  servizio,  in
alternativa  ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento
dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
    c)  documentati  motivi personali, entro il limite complessivo di
tre giorni per ciascun anno.
  2.  Il  funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi
per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  3.  Le  assenze  sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare,
sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono
il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.
  4.  I  predetti  periodi  di  assenza  non  producono  effetti  sul
trattamento economico dei funzionari diplomatici.
  5.  Le  assenze  previste  dall'articolo  33, comma 3 della legge 5
febbraio  1992,  n.  104, e successive modifiche ed integrazioni, non
sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono le ferie.
  6.  Il  funzionario  diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi,
con  conservazione  della  retribuzione,  per  tutti  gli  eventi  in
relazione  ai  quali  specifiche disposizioni di legge o dei relativi
regolamenti  di  attuazione  prevedono  la  concessione di permessi o
congedi comunque denominati.
 
          Nota all'art. 8:
              - L'art.  33,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate" e' il
          seguente:
              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternativa, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.".