Art. 9.
                         Distacchi sindacali
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il  limite  massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a
favore  dei  funzionari  diplomatici  e'  determinato nel contingente
complessivo di n. 3.
  2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, tra
le    organizzazioni    sindacali    dei    funzionari    diplomatici
rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2o, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo  14  del  decreto  legislativo  24  marzo  2000, n. 85,
provvede   il   Ministro   per   la  funzione  pubblica,  sentite  le
organizzazioni  sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di
ciascun   biennio.  La  ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
successiva,  e'  effettuata  in  rapporto  al  numero  delle  deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite  dal  personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna
delle  citate  organizzazioni  sindacali  alla  data  del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il
personale,  la quale cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per
ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
ed  emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta
giorni  dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  finalizzato
esclusivamente  all'accertamento  dei  requisiti di cui al comma 4 ed
alla  verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui
al  comma  2,  e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della
funzione  pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni  sindacali  comunicano la conferma di ciascun distacco
sindacale  in  atto;  possono  avanzare  richiesta  di revoca in ogni
momento.  La  conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata
alla  Direzione  generale  per  il  personale  ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, che
adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
  4.  Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del
contingente  indicato  nei  commi  1  e  2,  soltanto  in  favore dei
funzionari  diplomatici  che ricoprono cariche di dirigenti sindacali
in  seno  agli  organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2.
  5.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti   equiparati   al   servizio   prestato  nell'Amministrazione
centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto  al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione  della  componente  del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti di cui all'articolo 19.
 
          Nota all'art. 9:
              - L'art.  112  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.