IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   l'articolo   9  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari;
  Visto  in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488
del  1999,  ove  si  dispone  che  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro della
giustizia,  di  concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica sono, tra
l'altro,  disciplinate  le  modalita'  di  versamento  del contributo
unificato;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione  reso  con  note  n. GAB/0000394 in data 22 settembre
2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il  contributo  unificato per le spese degli atti giudiziari di
cui  all'articolo  9  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e'
corrisposto, anche con modalita' telematiche, mediante:
    a)  versamento  effettuato  con le modalita' previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
    b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato;
    c)  versamento  presso  le  rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2000):
              "Art.  9  (Contributo unificato per le spese degli atti
          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia
          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la
          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,
          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale
          giudiziario.
              2.    Nei    procedimenti    giurisdizionali    civili,
          amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
          concorsuali  e  di  volontaria  giurisdizione,  indicati al
          comma  1,  per  ciascun  grado di giudizio, e' istituito il
          contributo  unificato  di  iscrizione  a ruolo, seconde gli
          importi  e  i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
          presente legge.
              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei
          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
          la  vendita  dei  beni  pignorati,  a  che interviene nella
          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'
          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del
          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla
          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
          dell'art. 91 del codice di procedura civile.
              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il
          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di
          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo
          liquidato nella sentenza.
              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo
          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della
          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori
          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'
          della domanda.
              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento del contributo unificato.
              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
          pagamento del contributo di cui al presente articolo.
              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e
          natura.
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
              10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
          tra   le   amministrazioni  interessate  dei  proventi  del
          contributo  unificato  di  cui al comma 2 e per la relativa
          regolazione contabile.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          dal  1  luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti a ruolo a
          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere
          prorogato,  per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro delle finanze,
          tenendo  conto  di  oggettive  esigenze organizzative degli
          uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
          per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
          gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale
          nuovo  termine  fissato  ai  sensi  del secondo periodo, la
          parte  puo'  valersi  delle  disposizioni del presente art.
          versando  l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
          ragione  del  50  per  cento. Non si fa luogo al rimborso o
          alla  ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
          di  bollo,  di  tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
          cancelleria.".
              -  Si  trascrive  il  testo  del comma 2, dell'art. 17,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  9 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.
              -  Il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237 reca:
          (Modifica  della  disciplina in materia di servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari).