Art. 3. 
                 (Conferenza nazionale del turismo) 
 
1. E' istituita la Conferenza nazionale del  turismo.  La  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  indi'ce  almeno  ogni  due   anni   la
Conferenza, che e'  organizzata  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano.  Sono  convocati   per   la   Conferenza:   i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e  delle
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   i   rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI),  dell'Unione
delle  province  d'Italia  (UPI)  e  dell'Unione   nazionale   comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro  (CNEL)  e  delle  altre  autonomie   territoriali   e
funzionali,  i   rappresentanti   delle   associazioni   maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici,  dei  consumatori,  del
turismo sociale, delle  associazioni  pro  loco,  delle  associazioni
senza  scopo  di  lucro  operanti  nel  settore  del  turismo,  delle
associazioni  ambientaliste  e  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la  definizione  e
gli  aggiornamenti  del  documento  contenente  le  linee  guida.  La
Conferenza, inoltre, ha lo scopo  di  verificare  l'attuazione  delle
linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche  e
a quelle intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di  favorire  il
confronto tra le istituzioni e le  rappresentanze  del  settore.  Gli
atti  conclusivi  di  ciascuna   Conferenza   sono   trasmessi   alle
Commissioni parlamentari competenti. 
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della  Conferenza,  pari  a
lire 100 milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  2000,  si  provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.