Art. 2.
     (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a
universita' statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai
sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre
   1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di
     concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di
     realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di
         trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)

  1.  I  beni  appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e
concessi  in  uso  alle universita' statali per le proprie necessita'
istituzionali  sono  trasferiti  a  titolo  gratuito alle universita'
medesime,  anche  ai  fini  della eventuale attuazione di progetti di
valorizzazione  dei  beni  trasferiti, salvo che entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge il comune sul
cui territorio insiste l'immobile manifesti la volonta' di presentare
apposito  progetto  per  lo  sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo
dell'immobile  ai  sensi  dell'articolo  1. In tale ipotesi non si fa
luogo  al  trasferimento  in  favore  dell'universita'  e  si applica
l'articolo  1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di
volonta'  del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo
19,  comma  01,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, introdotto
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della  presente  legge. I
suddetti  termini  sono  perentori;  il  loro inutile decorso importa
l'obbligo  del  trasferimento  alle  universita'  ai  sensi del primo
periodo del presente comma.
  2.  Ai  fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di
beni  immobili  statali,  iniziati  nella  vigenza  e  ai sensi delle
disposizioni  della  legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  le  domande  introduttive  dei  rispettivi
procedimenti,   alle   quali   fa   riferimento   l'articolo  10  del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente
quelle  presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine
alla  convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi,
dagli enti locali destinatari dei beni stessi.
  3.  L'articolo  27  della  legge  8 agosto 1977, n. 513, e tutte le
disposizioni  di  legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi
di  edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in
caso  di  decesso  del  soggetto  avente titolo al riscatto che abbia
presentato  la  domanda  nei termini prescritti, l'Amministrazione ha
comunque   l'obbligo   di   provvedere  nei  confronti  degli  eredi,
disponendo   la   cessione   dell'alloggio,  indipendentemente  dalla
conferma della domanda stessa.
  4.  I  beni  immobili  appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di
culto,  con  le  relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici,
sono  agli  stessi  concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza
applicazione  di  tributi.  Per  gli  immobili  costituenti  abbazie,
certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di
cui   all'articolo  1  della  legge  11  luglio  1986,  n.  390.  Con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  individuate le modalita' di
concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le
spese  di  manutenzione,  ordinaria  e  straordinaria, degli immobili
concessi  in  uso  gratuito  sono  a  carico degli enti ecclesiastici
beneficiari.
  5.  Il  primo  periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  e'  sostituito  dal seguente: "Sono esenti
dall'imposta  di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua
entrata    in   vigore,   gli   immobili   appartenenti   agli   enti
rappresentativi   delle  confessioni  religiose  aventi  personalita'
giuridica,  nonche'  agli  enti  religiosi  riconosciuti in base alle
leggi   attuative   delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione".
  6.  All'articolo  28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
in  materia  di  risorse  per  la  realizzazione del programma per la
costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a
sedi  degli  uffici  unici  del  Ministero  delle finanze, la parola:
"banche", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "imprese".
  7.  Sono  trasferiti  a  titolo  gratuito  ai  consorzi di bonifica
costituiti  ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio
decreto  13  febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali
sui  quali,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
risulti  costituito  il  diritto  di  usufrutto a favore dei consorzi
stessi.
 
          Note all'art. 2:
              - La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca "Norme per il
          trasferimento  agli  enti  locali  ed  alle regioni di beni
          immobili demaniali e patrimoniali dello Stato".
              - La  legge  28 dicembre  1995, n. 549, reca "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 del decreto legge
          28 marzo  1997,  n.  79,  recante  "Misure  urgenti  per il
          riequilibrio   della   finanza  pubblica",  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
              "Art.  10  (Trasferimento di beni immobili statali agli
          enti  pubblici).  -  1.  I procedimenti di trasferimento di
          beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le
          domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993,
          n.  579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano
          a    svolgersi   e   sono   definiti   secondo   le   norme
          rispettivamente previste dalle predette leggi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 8 agosto
          1977,   n.   513,   recante   "Provvedimenti   urgenti  per
          l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
          programma   straordinario  e  canone  minimo  dell'edilizia
          residenziale pubblica":
              "Art.  27.  -  Sono abrogate, con effetto dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, le disposizioni
          contenute  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          17 gennaio  1959,  n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n.
          60,  e  successive modificazioni e integrazioni, nonche' in
          altre  leggi  che comunque disciplinino il trasferimento in
          proprieta'   agli   assegnatari   di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice.
              Le  domande  per  le  quali  non sia stato stipulato il
          relativo   contratto  di  cessione  in  proprieta',  devono
          essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. La
          mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.
          Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal
          successivo  art.  28.  Si considera stipulato e concluso il
          contratto  di  compravendita  qualora l'ente proprietario o
          gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato
          all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non
          previsto per legge.
              La  cessione  in proprieta' degli alloggi realizzati in
          base  alla  legge  17 maggio  1952,  n.  619,  relativa  al
          risanamento  dei  rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune
          di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta
          legge   contenute,   essendo  la  disciplina  ivi  prevista
          assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio
          1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle
          locazioni  di  beni immobili demaniali e patrimoniali dello
          Stato  in  favore  di enti o istituti culturali, degli enti
          pubblici  territoriali,  delle  unita' sanitarie locali, di
          ordini   religiosi   e   degli  enti  ecclesiastici",  come
          modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 8
          gennaio 2001, n. 41:
              "Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
          Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
          enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;  b-bis)  ad  associazioni  di promozione sociale
          iscritte  nei  registri  nazionale e regionali; c) ad altri
          enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute,
          istituiti   o   costituiti  successivamente  alla  data  di
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  del  predetto
          decreto,  che  perseguono  esclusivamente fini di rilevante
          interesse  culturale  e svolgono, in relazione a tali fini,
          attivita'  sulla  base  di  un  programma almeno triennale;
          c-bis)  alle  cooperative  sociali,  alle  associazioni  di
          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
          perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le
          concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
          stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
          determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico
          erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
          immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
          soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
          attivita' istituzionali o statutarie.
              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma
          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del
          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione
          ordinaria  e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
          Stato  ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
          degli  oneri,  delle  contribuzioni  e  degli  obblighi  di
          qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
          oggetto   della   concessione   faccia  parte  del  demanio
          artistico,  storico o archeologico, le opere di ordinaria e
          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo
          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
              3.-5. (Abrogati).
              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche.".
              Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera abrogata)".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2001)",  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art.   33  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di
          registro   e   altre   imposte   indirette  e  disposizioni
          agevolative).  -  1.  All'art.  8  della  tariffa, parte I,
          allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
          dell'autorita'  giudiziaria  soggetti  a  registrazione  in
          termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
                  "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali
          amministrativi    regionali    che    definiscono,    anche
          parzialmente,  il  giudizio,  compresi i decreti ingiuntivi
          esecutivi,  che  recano  condanna  al pagamento di somme di
          danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ;
                b) nella  nota  II)  le parole: "Gli atti di cui alla
          lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui
          al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis .
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
          dal 1o marzo 2001.
              3.  I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a
          piani  urbanistici  particolareggiati,  comunque denominati
          regolarmente  approvati  ai sensi della normativa statale o
          regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
          cento  e  alle  imposte  ipotecarie  e  catastali in misura
          fissa,   a   condizione  che  l'utilizzazione  edificatoria
          dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
              4.  Alla  tabella di cui all'allegato B del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e
          successive  modificazioni,  recante  gli  atti, documenti e
          registri  esenti  dall'imposta  di  bollo sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  7,  primo  comma, le parole: "icevute ed
          altri  documenti  relativi  a  conti  correnti postali sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "icevute,  quietanze ed altri
          documenti  recanti  addebitamenti o accreditamenti formati,
          emessi  ovvero  ricevuti  dalle banche nonche' dagli uffici
          della societa' Poste Italiane S.p.a. ;
                b) dopo  l'art.  8  e'  inserito  il  seguente: "Art.
          8-bis.  Certificati  anagrafici  richiesti  dalle  societa'
          sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di
          enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza
          ;
                c) dopo  l'art.  13  e'  inserito  il seguente: "Art.
          13-bis.   Contrassegno   invalidi,   rilasciato   ai  sensi
          dell'art.  381  del  regolamento  di  esecuzione  del nuovo
          codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, a soggetti la
          cui  invalidita'  comporta  ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti .
              5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come
          modificato  dall'art.  37  della legge 21 novembre 2000, n.
          342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                "1-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si
          applicano anche alle associazioni proloco .
              6.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2001  la Croce rossa
          italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  del  canone  radio
          complessivamente    dovuto    per    tutte   le   attivita'
          assistenziali,   di   protezione   civile   e  di  soccorso
          sanitario.  Per  la  Croce  rossa  italiana  sono  altresi'
          autorizzati   i   collegamenti  esercitati  alla  data  del
          31 dicembre  2000,  che  non  risultino  incompatibili  con
          impianti  di  telecomunicazione  esistenti  appartenenti ad
          organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
              7.  All'art.  9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488,  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "nonche' i
          procedimenti  di  rettificazione  di  stato  civile, di cui
          all'art. 454 del codice civile .
              8.  Il  comma  10  dell'art.  9 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, e' abrogato.
              9.  All'art.  9, comma 11, secondo periodo, della legge
          23  dicembre 1999,  n.  488,  la parola: "sei e' sostituita
          dalla seguente: "dodici .
              10.  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui all'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643,  con  effetto  dalla data della sua entrata in vigore,
          gli  immobili  appartenenti agli enti rappresentativi delle
          confessioni   religiose   aventi   personalita'  giuridica,
          nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
          attuative  delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai sensi
          dell'art.  8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
          rimborsi di versamenti gia' effettuati.
              11.  All'art.  56,  comma  6,  del  decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni, e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo:
                "In  caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro
          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di
          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione .
              12.  Alla  lettera  a)  del  comma  1 della nota II-bis
          all'art.  1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive modificazioni, le
          parole:  "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle
          seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto .
              13.   All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640, come sostituito dal
          decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma
          3 e' aggiunto il seguente:
                "3-bis.  I  soggetti  che hanno optato ai sensi della
          legge  16  dicembre 1991, n. 398, nonche' le associzioni di
          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997, n. 460, per le attivita' di
          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati
          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al
          presente articolo ".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge
          18 febbraio  1999,  n. 28, recante "Disposizioni in materia
          tributaria,     di    funzionamento    dell'Amministrazione
          finanziaria  e  di  revisione  generale del catasto", cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  28  (Costruzione,  ammodernamento  e acquisto di
          immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle
          finanze).   -   1.   Al  fine  di  assicurare  una maggiore
          efficienza   nell'attivita'   di   contrasto  dei  fenomeni
          dell'evasione  fiscale,  e' autorizzata la realizzazione di
          un    programma    quinquennale    per    la   costruzione,
          l'ammodernamento,  l'acquisto o la locazione finanziaria di
          immobili  da  destinare  a  sedi  degli  uffici  unici  del
          Ministero  delle  finanze, nonche' per lo svolgimento delle
          relative attivita' di gestione.
              2.  Le  risorse  occorrenti  per  la  realizzazione del
          programma  di  cui al comma 1 sono assicurate attraverso la
          stipula  di apposite convenzioni con una o piu' imprese che
          dispongano  di  idonee  strutture  operanti  da  almeno  un
          quinquennio   nel   settore  immobiliare,  con  particolare
          riguardo   alle   esperienze   nella   valorizzazione   del
          patrimonio  immobiliare, nella conservazione e manutenzione
          degli  immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle
          quali  verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita'
          delle  risorse che le imprese potranno porre a disposizione
          sara'  commisurata  ad un piano finanziario di ammortamento
          compatibile con quanto previsto dal comma 3.
              3.  Per  l'attuazione  del programma di cui al presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per
          l'anno  1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000
          al  2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per
          l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni
          2000   e   2001,   si  provvede  mediante  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica   per   il   1999,   allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 59 del regio decreto
          13 febbraio  1933,  n.  215,  recante  "Nuove  norme per la
          bonifica integrale":
              "Art.  59.  -  I  consorzi  di  bonifica  sono  persone
          giuridiche  pubbliche e svolgono la propria attivita' entro
          i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
              Per  l'adempimento  dei  loro  fini  istituzionali essi
          hanno   il  potere  d'imporre  contributi  alle  proprieta'
          consorziate,   ai   quali   si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 21.".