Art. 3. 
(Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa) 
 
  1. L'amministrazione  della  difesa  e'  esonerata  dalla  consegna
all'acquirente dei documenti relativi alla proprieta'  o  al  diritto
sul bene immobile ceduto nonche' alla  regolarita'  urbanistica  e  a
quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarita'  del
diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. 
  2. Al fine di consentire l'espletamento  delle  attivita'  inerenti
all'accatastamento delle  infrastrutture  dell'amministrazione  della
difesa, per la durata di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, la  medesima  amministrazione
puo' affidare a tecnici liberi  professionisti,  attraverso  apposite
convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo  la
normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli  atti
afferenti l'accatastamento degli  immobili,  la  loro  assunzione  in
consistenza,  nonche'  la   redazione   delle   tabelle   millesimali
concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di  cui  al  periodo
precedente puo' essere esercitata  nel  limite  delle  disponibilita'
finanziarie  derivanti  dalle  riassegnazioni   disposte   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
degli articoli 19 e 44 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18  gennaio  1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 
217, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il Ministro dell'interno, sentito  il  Ministro  della  difesa,
individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere  e  le
realizzazioni  immobiliari  da  considerare  destinate  alla   difesa
militare dello Stato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.   383,   dandone
comunicazione al Ministro  dei  lavori  pubblici,  ed  inserisce  nel
programma di cui all'articolo 8 anche le  opere  e  le  realizzazioni
immobiliari di privati, quali fabbricati,  ultimati  o  in  corso  di
costruzione, ovvero aree edificabili, anche  se  prive  del  relativo
progetto, destinate  alla  difesa  militare  con  apposito  atto  del
Ministro della difesa, ai sensi del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 383 del 1994". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 2 aprile 2001 
 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                              Del Turco, Ministro delle finanze 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  109,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica": 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-108.
          (Omissis). 
              109. Le amministrazioni pubbliche  che  non  rispondono
          alla legge 24 dicembre  1993,  n.  560,  la  Concessionaria
          servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
          derivanti  da  processi  di  privatizzazione  nelle  quali,
          direttamente o indirettamente, la  partecipazione  pubblica
          e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
          in azioni ordinarie, procedono alla  dismissione  del  loro
          patrimonio immobiliare con le seguenti modalita': 
                a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e  in
          blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
          gli inquilini, il diritto di  prelazione  ai  titolari  dei
          contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
          e non ancora rinnovati purche' si trovino nella  detenzione
          dell'immobile, e ai loro familiari conviventi,  sempre  che
          siano  in  regola  con  i  pagamenti   al   momento   della
          presentazione della domanda di acquisto; 
                b)  e'  garantito  il  rinnovo   del   contratto   di
          locazione,  secondo  le  norme  vigenti,   agli   inquilini
          titolari di  reddito  familiare  complessivo  inferiore  ai
          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli
          alloggi di edilizia popolare. Per  famiglie  di  conduttori
          composte  da  ultrasessantacinquenni   o   con   componenti
          portatori di handicap, tale limite e' aumentato  del  venti
          per cento; 
                c) (lettera abrogata); 
                d) per la determinazione del prezzo di vendita  degli
          alloggi e' preso a riferimento il prezzo di  mercato  degli
          alloggi liberi diminuito del trenta per cento  fatta  salva
          la  possibilita',  in  caso  di  difforme  valutazione,  di
          ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale; 
                e) i soggetti alienanti di  cui  al  presente  comma,
          sentite le organizzazioni sindacali  rappresentative  degli
          inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
          domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e  di
          accesso ad eventuali mutui agevolati; 
                f) il 10 per cento  del  ricavato  della  dismissione
          degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
          versato su un apposito capitolo dello stato  di  previsione
          dell'entrata; il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio; 
                f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
          con circolare del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
          sorgono in zone nelle quali il  valore  unitario  medio  di
          mercato degli  immobili  e'  superiore  del  70  per  cento
          rispetto al valore di mercato  medio  rilevato  nell'intero
          territorio comunale. Tali alloggi sono offerti  in  vendita
          ai titolari di contratti di locazione in  corso  ovvero  di
          contratti scaduti non ancora rinnovati purche'  si  trovino
          nella  detenzione  dell'immobile,  e  ai   loro   familiari
          conviventi, in regola con  i  pagamenti  al  momento  della
          presentazione della domanda di acquisto, ad  un  prezzo  di
          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
          le modalita' di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente
          comma. All'offerta  degli  immobili  si  provvede  mediante
          lettera raccomandata, con avviso  di  ricevimento,  recante
          indicazione del prezzo di  vendita  dell'alloggio,  inviata
          dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera  a).
          Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di
          acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente  tale
          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta
          pubblica al migliore offerente". 
              - Per il testo dell'art. 19  della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, si rimanda alle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 della  sopra  citata
          legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
              "Art. 44 (Dismissione di immobili del  Ministero  della
          difesa). - 1. Sulla  base  di  una  aggiornata  valutazione
          delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal
          nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          delle finanze, nonche' con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a
          tutela, e con il Ministro dell'ambiente,  relativamente  ai
          beni compresi in aree  protette  o  di  particolare  pregio
          naturalistico, sono individuati, per la  loro  dismissione,
          attraverso  alienazioni  o  permute,  ovvero   per   essere
          attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,
          i beni immobili in relazione  ai  quali  sia  accertato  il
          venir  meno  dell'interesse  all'utilizzo   per   finalita'
          militari,   ovvero   non   risulti   piu'    economicamente
          conveniente la gestione diretta.  Resta  confermato  quanto
          disposto dall'art. 3, comma 114, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              1-bis.  Le  alienazioni,  permute,   valorizzazioni   e
          gestioni dei beni immobili  valutati  non  piu'  utili  dal
          Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto
          di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme  restando
          le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2000,  n.  283,
          tramite conferenze di  servizi  tra  i  rappresentanti  del
          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni
          pubbliche   interessate,   ed   i   rappresentanti    delle
          amministrazioni  territoriali  interessate.  In   sede   di
          conferenze  di  servizi,  in  deroga  a   quanto   previsto
          dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da
          dismettere  tenendo  conto   delle   finalita'   pubbliche,
          culturali e sociali  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni
          stessi. 
              2.  Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni   e
          gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
          disposizioni contenute nelle lettere da a) a e)  del  comma
          112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              3.  I  comuni,  le  province  e  le  regioni  nel   cui
          territorio e' situato l'immobile oggetto di  dismissione  o
          concessione hanno diritto di prelazione.  A  tale  fine  il
          Ministero della difesa e' tenuto a  notificare  ai  comuni,
          alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
          e approvato ai sensi dell'art. 3, comma  112,  lettera  c),
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662.  Il  diritto  di
          prelazione deve  essere  esercitato  entro  il  termine  di
          quarantacinque  giorni  dalla  notificazione.  In  mancanza
          della  notificazione  comuni,  province  e  regioni   hanno
          diritto di riscattare la quota dall'acquirente  e  da  ogni
          successivo avente causa. La priorita' per  l'esercizio  del
          diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi  alle
          province e quindi alle regioni. I comuni, le province e  le
          regioni mantengono per almeno trenta anni  la  destinazione
          pubblica  degli   immobili   oggetto   di   dismissione   o
          concessione. 
              4. Le risorse derivanti dalle  alienazioni  e  gestioni
          degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo  e
          dell'art. 3, comma 112, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
          essere riassegnate, nel complessivo limite  di  lire  1.400
          miliardi, allo stato  di  previsione  del  Ministero  della
          difesa con le modalita' di cui all'art.  17,  terzo  comma,
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  su  proposta  del
          Ministero  della  difesa,  per   il   conseguimento   degli
          obiettivi  di  ammodernamento  e  potenziamento  operativo,
          strutturale  e  infrastrutturale  delle  Forze  armate.  Le
          disposizioni di cui all'art.  3,  comma  112,  lettera  f),
          della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma  14,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 
              5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della  legge  18
          agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi  in
          cui   le    permute    gia'    avviate,    stipulate    tra
          l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
          presente articolo, non siano state  ancora  definitivamente
          concluse alla data del 31 dicembre 1998:  a)  le  aree  del
          demanio dello Stato oggetto di  permuta  di  cui  gli  enti
          abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto  di
          accordi stipulati ai sensi  del  presente  articolo  e  che
          siano   state   destinate   in   modo   irreversibile    al
          soddisfacimento degli interessi delle  comunita'  residenti
          nel  relativo  ambito  territoriale,  sono  trasferite   al
          patrimonio indisponibile dell'ente locale; b)  gli  alloggi
          di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle  loro
          componenti essenziali, destinati al  soddisfacimento  delle
          esigenze abitative del  personale  militare,  realizzati  a
          carico delle  risorse  finanziarie  dell'ente  locale  sono
          considerati  infrastrutture  militari  e  sottoposti   alle
          disposizioni di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti  della
          presente  legge.  Sono  fatti  salvi  eventuali   conguagli
          economici derivanti  da  stime  effettuate  dai  competenti
          uffici tecnici erariali e penali derivanti da  inadempienze
          contrattuali . 
              6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112,  della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  continuano  a  trovare
          applicazione in riferimento alle  dismissioni  relative  ai
          beni  individuati  con  il  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 11  agosto  1997,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 
              7. Il Ministro  della  difesa  comunica  semestralmente
          alle competenti  Commissioni  parlamentari  le  dismissioni
          effettuate,   i   proventi   realizzati   e   le   relative
          destinazioni.  Le  medesime  comunicazioni  sono  rese   al
          Comitato misto pariterico per le  servitu'  militari  delle
          regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che  le
          riguardano.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  43  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, gia' citata nelle note all'art. 2: 
              "Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). -
          1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, le parole: "Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione  economica  ,  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale . 
              2. Al comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, introdotto dall'art. 4, comma 4, della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488,  al  primo  periodo,  le  parole:
          "suscettibili di  utilizzazione  agricola  sono  sostituite
          dalle seguenti: "soggetti ad  utilizzazione  agricola  ,  e
          sono soppresse le parole: "che ne cura  l'attuazione  ;  al
          secondo periodo, le parole:  "destinati  alla  coltivazione
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   "utilizzati   per   la
          coltivazione alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione ; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: 
          "Ai conduttori degli immobili destinati  alla  coltivazione
          e' concesso il diritto di prelazione, le cui  modalita'  di
          esercizio  sono  definite  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali . 
              3. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica definisce e cura  l'attuazione  di
          un programma di alienazione degli immobili appartenenti  al
          patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 
          1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi
          delle modalita' di vendita di cui  all'art.  3,  comma  99,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  come  modificato
          dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna  di
          documenti relativi alla proprieta' o al diritto  sul  bene,
          producendo  apposita  dichiarazione  di   titolarita'   del
          diritto. La disposizione  non  ha  effetto  per  tutti  gli
          immobili per i quali, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, siano in atto controversie con  privati  od
          altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale
          o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 
              5. Al comma 11 dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se
          viene richiesta, da  parte  dell'acquirente,  la  rettifica
          della rendita  catastale  in  diminuzione,  a  causa  della
          comprovata  difformita'  di  tale  rendita  tra  l'immobile
          richiesto  in   cessione   ed   altro   di   superficie   e
          caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in
          altro ad esso adiacente, l'ufficio  del  territorio  dovra'
          provvedere all'eventuale  rettifica  entro  novanta  giorni
          dalla data di ricezione della richiesta . 
              6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni
          nelle quali lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  hanno
          una   partecipazione   di   controllo,   negli   atti    di
          trasferimento o conferimento  e  in  ogni  atto  avente  ad
          oggetto immobili  o  diritti  reali  su  immobili  di  loro
          proprieta', sono esonerati dall'obbligo  di  comprovare  la
          regolarita' urbanistico-edilizia  prevista  dagli  articoli
          17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n.  47.  Tali
          atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza
          delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con
          il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della  legge
          4  gennaio  1968,  n.  15,  e   successive   modificazioni,
          attestante,    per    i    fabbricati,    la    regolarita'
          urbanistico-edilizia  con  riferimento  alla   data   delle
          costruzioni e, per i terreni, la destinazione  urbanistica,
          senza obbligo di allegare qualsiasi  documento  probatorio.
          La   dichiarazione   deve   essere   resa   nell'atto,   di
          alienazione, conferimento o costituzione del diritto  reale
          dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa'
          alienante o conferente. 
              7.  Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazione   e
          gestioni dei  beni  immobili  del  Ministero  della  difesa
          trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3,
          comma  112,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
          nell'art. 44 della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  come
          modificato dall'art. 4, comma 11, della legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              8. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e' inserito il seguente: 
                "1-bis. Le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e
          gestioni dei beni immobili  valutati  non  piu'  utili  dal
          Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto
          di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme  restando
          le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2000,  n.  283,
          tramite conferenze di  servizi  tra  i  rappresentanti  del
          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni
          pubbliche   interessate,   ed   i   rappresentanti    delle
          amministrazioni  territoriali  interessate.  In   sede   di
          conferenze  di  servizi,  in  deroga  a   quanto   previsto
          dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da
          dismettere  tenendo  conto   delle   finalita'   pubbliche,
          culturali e sociali  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni
          stessi . 
              9. Il Ministero della difesa puo'  altresi'  effettuare
          alienazioni e permute di beni valutati non  piu'  necessari
          per le  proprie  esigenze,  anche  se  non  ricompresi  nei
          programmi di dismissione previsti dall'art. 3,  comma  112,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa  privata
          qualora il valore del  bene,  determinato  sulla  base  del
          parere della commissione di congruita' di cui  alla  stessa
          legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le  risorse  derivanti
          da tali alienazioni sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  ed  immediatamente  riassegnate  al  Ministero
          della difesa secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma
          4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              10. A valere sulle risorse derivanti dalle  alienazioni
          effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi  8  e  9  e
          riassegnate al Ministero della difesa secondo le  modalita'
          di cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre  1998,
          n.  448,  la  somma  di  lire  50  miliardi  e'   destinata
          all'ammodernamento e alla ristrutturazione  degli  arsenali
          della Marina militare di Taranto e La Spezia. 
              11. Alla lettera c) del comma  112  dell'art.  3  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  dopo  le  parole:  "alla
          determinazione  del  valore  dei  beni  sono  inserite   le
          seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta . 
              12. Al fine  di  favorire  l'attuazione  dei  piani  di
          dismissione  dei  rispettivi  patrimoni  immobiliari  e  la
          realizzazione  dei  nuovi  modelli  gestionali  di  cui  al
          decreto legislativo 16 febbraio  1996,  n.  104,  gli  enti
          previdenziali pubblici di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo promuovono  la  definizione  del
          contenzioso in materia immobiliare privilegiando  soluzioni
          transattive  o  di  bonario  componimento  che   comportino
          l'immediato  conseguimento  di  un  apprezzabile  risultato
          economico in relazione al rischio implicito  del  giudizio,
          allo stato ed al presumibile costo di  esso,  nonche'  alla
          possibilita' di effettiva riscossione del credito. 
              13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di  accelerare
          la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati
          a  definire  bonariamente  la   posizione   debitoria   dei
          conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla  data
          del  30  settembre  2000  purche'  questi,  previa  formale
          rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o  pretesa,  versino
          in unica soluzione e senza interessi l'80 per  cento  delle
          somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili  a
          titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori,
          oltre alle eventuali spese legali. 
              14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle
          dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero  della
          difesa puo' avvalersi  di  una  idonea  societa'  a  totale
          partecipazione diretta o indiretta dello Stato,  in  deroga
          alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
              15. Al comma 99 dell'art. 3  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,  dopo  le
          parole:  "che  ne  cura  l'attuazione  sono   aggiunte   le
          seguenti: "fatto comunque salvo il  diritto  di  prelazione
          attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad
          uso  abitativo,  in  favore   dei   concessionari   e   dei
          conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'
          concessionari,  siano   comunque   ancora   nel   godimento
          dell'immobile  oggetto  di  alienazione   e   che   abbiano
          soddisfatto tutti i crediti richiesti  dall'amministrazione
          competente, limitatamente alle nuove iniziative di  vendita
          avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno  la
          vendita frazionata . 
              16. In relazione al processo di ristrutturazione  delle
          Forze armate, anche allo scopo di assicurare  la  mobilita'
          del  personale  militare,  il  Ministro  della  difesa   e'
          autorizzato a procedere all'alienazione  degli  alloggi  di
          cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497,  secondo  criteri  e
          modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale  e',
          altresi',  previsto  il  riconoscimento  del   diritto   di
          prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento
          il Ministro puo'  procedere  alla  riclassificazione  degli
          alloggi di cui alla  citata  legge  n.  497  del  1978.  Le
          risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per  la
          realizzazione   di   programmi   di   acquisizione   e   di
          ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa.  Il
          Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,  individua
          annualmente gli alloggi, non ubicati  nelle  infrastrutture
          militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze
          della  Difesa,  per  i   quali   occorre   procedere   alla
          alienazione. La quota parte delle risorse  complessivamente
          derivanti  all'amministrazione  della   difesa   ai   sensi
          dell'art.  14  della  medesima  legge  n.  497  del   1978,
          dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre  1994,  n.
          724, e' destinata, nella misura  dell'85  per  cento,  alla
          manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura  del
          15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4,
          della citata legge n. 724 del 1994. 
              17. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge 28 luglio
          1999, n. 266, e' aggiunto il seguente: 
              "10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma  10
          possono essere alienati gli immobili del patrimonio  e  del
          demanio  dello  Stato  concessi  in  qualita'  di   alloggi
          individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e  ubicati
          al di fuori o prospicienti le strutture di servizio . 
              18. Al comma 109 dell'art. 3 della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'alinea, le parole: "le societa'  a  prevalente
          partecipazione pubblica sono sostituite dalle seguenti: "le
          societa' derivanti da  processi  di  privatizzazione  nelle
          quali, direttamente  o  indirettamente,  la  partecipazione
          pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale
          espresso in azioni ordinarie ; 
                b) la lettera c) e' abrogata. 
              19.  I   lavoratori,   gia'   dipendenti   degli   enti
          previdenziali, addetti  al  servizio  di  portierato  o  di
          custodia e vigilanza degli immobili che  vengono  dismessi,
          di  proprieta'  degli  enti  previdenziali,  restano   alle
          dipendenze dell'ente medesimo. 
              20. Agli immobili di cui al decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  del
          27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88
          del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento  delle  relative
          procedure  di  dimissione,  non  si  applica  il  comma   9
          dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              21. Agli immobili dello Stato oggetto di  programmi  di
          dismissione, di cui all'art. 3, commi 99 e seguenti,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          gia' individuati, non si applica l'art. 4,  secondo  comma,
          del decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  settembre
          1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  16
          settembre 1986. 
              22. All'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.
          390, dopo la lettera c) e' aggiunta  la  seguente:  "c-bis)
          alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato
          ed alle associazioni di promozione sociale  che  perseguono
          rilevanti finalita' culturali o umanitarie .". 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 18
          gennaio 1992,  n.  9,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento degli organici delle forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per  il
          potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e  delle
          attrezzature  delle  Forze  di  polizia",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10  (Acquisizione  di  immobili).  -  1.  Per  le
          realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma  di  cui
          all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle
          stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          del lavoro e della  previdenza  sociale,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, determina, con proprio  decreto,  la
          quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori  di
          forme  obbligatorie  di  assistenza  e  di  previdenza,  da
          destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o  in  corso
          di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se  prive
          del relativo progetto, in deroga a  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli  enti  ed
          in deroga  agli  eventuali  piani  di  impiego  dei  fondi,
          ancorche'  approvati.  Gli  enti   gestori,   quanto   alle
          realizzazioni comprese nel programma  di  cui  all'art.  8,
          operano sulla  base  di  priorita'  indicate  dal  Ministro
          dell'interno. 
              2. Gli immobili acquistati o realizzati  in  attuazione
          dei piani di investimento di cui al comma 1  sono  concessi
          in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso  di
          successiva  vendita  il  termine  di  sessanta  giorni  per
          l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito  dall'art.
          38, terzo comma, della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  e'
          elevato a centottanta giorni. 
              3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro  della
          difesa, individua, all'atto della proposta di cui al  comma
          1, le opere e le realizzazioni immobiliari  da  considerare
          destinate  alla  difesa  militare  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro  dei
          lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'art.
          8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati,
          quali fabbricati,  ultimati  o  in  corso  di  costruzione,
          ovvero  aree  edificabili,  anche  se  prive  del  relativo
          progetto, destinate alla difesa militare con apposito  atto
          del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.".